Registro dei titolari effettivi: dopo una lunga gestazione tra poco si parte! – seconda parte
di Andrea OnoriPer poter correttamente adempiere all’imminente obbligo di comunicazione (così come prospettato nel precedente contributo) occorre aver ben presente le tipologie dei dati e delle informazioni da comunicare, oltre che alle successive modalità di accesso alle diverse sezioni del Registro delle Imprese, nonché alle tutele previste dalla norma relativamente ai cosiddetti soggetti “controinteressati”.
Andiamo, pertanto, ora a rappresentare e descrivere i suddetti aspetti.
I dati e le informazioni che devono essere comunicate
La comunicazione deve contenere i seguenti dati e informazioni sulla titolarità effettiva:
- i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo. Per “dati identificativi” si devono intendere: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio se diverso dalla residenza e il codice fiscale, ove assegnato,
- in aggiunta, per le imprese dotate di personalità giuridica:
- l’entità della partecipazione al capitale della persona fisica;
- nel caso in cui il titolare effettivo non sia individuato per il tramite del valore della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
- in aggiunta, per le persone giuridiche private:
- la denominazione dell’ente;
- la sede legale e ove diversa da quella legale la sede amministrativa;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- in aggiunta, per i Trust e gli istituti giuridici affini:
- la denominazione del Trust o dell’istituto giuridico affine;
- la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del Trust o dell’istituto giuridico affine;
- eventuale indicazione delle circostanze eccezionali ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l’indicazione dell’indirizzo pec per ricevere le comunicazioni in qualità di controinteressato;
- la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza ai sensi dell’articolo 48 TUDA.
L’accesso ai dati e alle informazioni
Possono accedere ai dati e alle informazioni:
- le autorità di cui all’articolo 21, D.Lgs 231/2007, senza alcuna restrizione.
Obbligo previsto: trasmissione di una autodichiarazione con cui viene attestato che l’accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell’evasione fiscale.
- I soggetti obbligati, previo accreditamento, per la consultazione a supporto degli adempimenti inerenti l’adeguata verifica della clientela.
Obbligo previsto: segnalazione tempestiva alla CCIAA territorialmente competente di eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute mediante consultazione e quelle acquisite direttamente dal cliente in sede di adeguata verifica della clientela.
- Accesso da parte di altri soggetti (pubblico) ai dati e informazioni relative a:
- imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private, a richiesta e senza limitazioni. L’accesso ha ad oggetto: il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza, nonché le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.
- Trust e gli istituti giuridici affini, su richiesta motivata di accesso nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridica tutelata.
L’accesso e la tutela dell’interesse dei controinteressati
Per controinteressati si intendono coloro che nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva indicano le circostanze eccezionali ai fini dell’esclusione dell’accesso.
Le circostanze eccezionali sono da individuarsi in tutte quelle situazioni in cui l’accesso ai dati e alle informazioni esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età.
Dopo aver inviato la richiesta di accesso motivata alla Camera di Commercio territorialmente competente, entro 20 giorni la CCIAA consente l’accesso o comunica il diniego a mezzo pec, nel caso di mancata comunicazione entro il termine predetto l’accesso si intende respinto.
La Camera di Commercio, una volta ricevuta la richiesta di accesso motivata la trasmette al controinteressato all’indirizzo pec da quest’ultimo comunicato.
Entro 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all’accesso può trasmettere, a mezzo pec, una motiva opposizione. La CCIAA valuta caso per caso le circostanze eccezionali che giustificano in tutto o in parte il diniego dell’accesso.
Il diniego motivato dell’accesso è comunicato al richiedente a mezzo pec entro 20 giorni dalla richiesta di accesso.