Il rimborso del costo di ricarica elettrica costituisce reddito di lavoro dipendente
di Stefano RossettiIl reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, è costituito da tutte le somme ed i valori in genere percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro subordinato.
Questa definizione particolarmente ampia, improntata al principio di omnicomprensività, comporta l’inclusione nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche di tutte quelle somme e valori che, seppur prive di sinallagma con la prestazione lavorativa e non erogate direttamente dal datore di lavoro, siano comunque riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato (es. l’indennità sostitutiva delle ferie, l’indennità di malattia e maternità).
Viceversa, sono da considerarsi escluse dal rapporto sinallagmatico, le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente.
Le componenti non monetarie della retribuzione devono essere quantificate per essere assoggettate a tassazione e contribuzione. Sul punto l’articolo 51, comma 3, Tuir, prevede che “ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9”. Dunque, le componenti non monetarie della retribuzione devono essere quantificate secondo il valore normale come definito dall’articolo 9 Tuir. Tuttavia, l’articolo 51, comma 4, Tuir, in deroga a quanto sopra visto, prevede che per talune tipologie di benefit riconosciuti dal datore di lavoro al dipendente, il valore normale venga determinato secondo regole particolari:
- in caso di concessione di prestiti si assume il 50 % della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;
- per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso;
- per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri;
- per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il valore normale è pari al costo chilometrico di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri desunto dalle tabelle ACI in relazione alla tipologia di autovettura utilizzata, da moltiplicare per un coefficiente che può variare dal 25% al 60%, in dipendenza delle emissioni di anidride carbonica per chilometro percorso. Tale valore deve essere, inoltre, assunto al netto delle somme che il dipendente riconosce al datore di lavoro.
In merito a quest’ultimo punto, l’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 326/E/1997 ha chiarito che:
- la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI;
- il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
Alla luce di quanto sopra, è interessante analizzare il contenuto della risposta ad interpello n. 421/E/2023, con cui l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare alle somme rimborsate dal datore di lavoro al dipendente per ristorarlo del costo energetico sostenuto per ricaricare l’autoveicolo concesso in uso promiscuo.
L’Agenzia delle entrate con il citato documento di prassi ha chiarito che:
- le infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) eventualmente installate presso l’abitazione del dipendente rientrano tra i beni che devono essere separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente. Pertanto, dovranno essere quantificati secondo i criteri definiti dall’articolo 9 Tuir e assoggettati a tassazione come reddito di lavoro dipendente;
- il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore, il quale deve essere assoggettato a tassazione. Ciò in quanto, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria (circolare n. 326/E/1997) solo il rimborso delle piccole spese ordinarie (ad esempio, quelle sostenute per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc..) non costituisce reddito imponibile per il lavoratore dipendente.