Il pegno non possessorio come opportunità di crescita per le cooperative agricole
di Alberto RocchiLuigi ScappiniFinanziare l’impresa con l’apporto di capitali di terzi rappresenta una possibile forma di sostenimento della struttura produttiva che, tuttavia, ha un costo non irrilevante a cui si aggiungono i dati di questi ultimi mesi che pongono l’Italia all’ultimo posto, nel perimetro dell’Eurozona, per quanto concerne l’erogazione di prestiti alle imprese. Dato certamente influenzato dall’alta incidenza dei tassi di interesse.
In questo contesto, deve essere letta con interesse, l’operatività, a decorrere dallo scorso 15.6.2023, del registro dei pegni non possessori, forma di finanziamento introdotta con l’articolo 1, D.L. 59/2016, e consistente nella possibilità di procedere all’istituzione di un pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti concessi all’impresa.
La caratteristica che rende questa forma di pegno interessante consiste nella circostanza che, a differenza di quanto previsto per il pegno dall’articolo 2784 e ss. cod. civ., nel pegno non possessorio il bene continua a rimanere nella disponibilità del debitore.
Infatti, ai sensi dell’articolo 2784, cod. civ., “Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.” Inoltre, oggetto del pegno possono essere beni mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili; mentre, il successivo articolo 2786, cod. civ., stabilisce che “Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa”.
In deroga a quanto “ordinariamente” previsto, il comma 2 dell’articolo 1, D.L. 59/2016, prevede che “Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno.”.
Ma quali sono i soggetti che possono utilizzare il pegno mobiliare non possessorio.
La norma richiede, quale unico requisito, l’iscrizione al Registro Imprese, con la conseguenza che vi rientrano a pieno titolo non solo gli imprenditori agricoli e le società agricole ma anche le cooperative. Unici soggetti del comparto primario esclusi, sono quei piccoli produttori che, avendo un volume di affari “minimale”, nel limite di 7.000 euro annui, non hanno l’obbligo di iscrizione in CCIAA.
Come detto, oltre ai crediti, possono essere oggetto del pegno anche i beni mobili, anche immateriali, a condizione che siano destinati all’esercizio dell’impresa, con l’esclusione di quelli registrati.
Inoltre, possono essere oggetto del pegno mobiliare non possessorio anche i beni futuri, a condizione che siano determinati o determinabili anche per il tramite del riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.
La normativa è molto importante per il mondo delle cooperative e può trovare particolare applicazione nel settore agricolo. In questo ambito va segnalato che, in sede di conversione con modifiche del D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), è stata introdotta una nuova figura di pegno speciale sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta.
Il pegno può avere a oggetto soltanto prodotti DOP e IGP, il cui elenco è reperibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090.
Le cooperative agricole possono utilizzare questo strumento per ottenere anticipazioni sulla vendita dei prodotti, che possono poi essere attribuite ai soci con il meccanismo della fatturazione per acconti. E’ anche possibile sfruttare la garanzia reale per supportare operazioni di finanziamento più strutturate o per rimodulare prestiti già in essere. Una cantina sociale potrà costituire in pegno il vino in fase di invecchiamento o anche la vendemmi futura. Resta inteso che in questo secondo caso interviene un maggior elemento di aleatorietà influenzato in primis dalla variabile clima.
Parimenti il caseificio potrà utilizzare il formaggio in stagionatura quale bene posto a garanzia.
I beni utilizzati dovranno obbligatoriamente essere oggetto di una attenta descrizione nel contratto costitutivo del pegno, come nella domanda di iscrizione al registro dei pegni non possessori.
Il mantenimento della disponibilità del bene rappresenta un indubbio plus che permette alla cooperativa di affrontare i lunghi tempi di lavorazione del prodotto assicurandosi una scorta di liquidità da utilizzare per il pagamento di anticipi ai soci e la copertura dei costi fissi.
A questo si deve aggiungere anche l’altra caratteristica del pegno introdotto con il D.L. 59/2016, consistente nella c.d. rotatività. Infatti, come detto, oltre che poter disporre del bene oggetto di pegno, la cooperativa può altresì procedere alla trasformazione o alienazione, sempre nel rispetto della destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno.
È previsto che il pegno si trasferisca, alternativamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che sia necessaria la costituzione di una nuova garanzia.
Il pegno si costituisce attraverso la stipula di un contratto rigorosamente in forma scritta che deve essere, per poter essere opposto ai terzi, iscritto al registro dei pegni non possessori come regolamentato dal D.M. 114/2021.