Assegnazione agevolata in presenza di un nudo proprietario
di Euroconference Centro Studi TributariI soci della società X Srl hanno intenzione di porre in essere un’assegnazione agevolata. Alla base di tale assegnazione, si segnala che la compagine societaria è così composta:
- Alfa (persona fisica) 60% del capitale sociale di X Srl;
- Beta (persona fisica) possiede in usufrutto il 40% del capitale sociale di X Srl, con nudo proprietario il socio Alfa.
La società evidenzia che la totalità dei soci ha manifestato la volontà di procedere all’assegnazione agevolata di beni immobili ai sensi della L. 197/2022.
In considerazione di quanto esplicitato nella circolare n. 26/E/2016 “nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà” nonché nella circolare n. 112/E/1999 “nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà”, pare non vi siano dubbi circa il fatto che la qualità di socio debba riferirsi al nudo proprietario e che, pertanto, destinatario dell’assegnazione agevolata debba essere il nudo proprietario Alfa.
Tuttavia, si segnala che il Comitato Triveneto dei notai, con le Massime H.I.27 e I.I.32, si è espresso precisando che “nel caso delle azioni societarie, hanno natura di frutti civili gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione. Gli utili destinati a riserva non spettano dunque all’usufruttuario, in quanto la decisione di non distribuirli equivale ad una loro “capitalizzazione”, con definitiva apprensione al patrimonio della società delle somme accantonate. L’eventuale delibera di distribuzione di riserve, siano esse da utili o di capitale, equivale ad una attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non al pagamento di un frutto civile, per cui il diritto alla loro riscossione spetta al socio nudo proprietario, il quale, ai sensi dell’art. 1000 c.c., dovrà esercitarlo in concorso con l’usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l’usufrutto. Tale regola trova applicazione anche nell’ipotesi di distribuzione di riserve in natura”.
A fronte di quanto precisato, si chiede se:
- pur spettando il diritto di assegnazione agevolata al nudo proprietario Alfa, sia corretto in sede di atto notarile trasferire l’usufrutto al socio Beta sul bene immobile assegnato (comportamento coerente con l’indirizzo notarile ma che non è previsto con chiarezza dalla ctata circolare dell’Agenzia delle entrate);
- il trasferimento dell’usufrutto sul bene assegnato sia un elemento imprescindibile o, viceversa, un’opzione a cui il socio usufruttuario Beta possa gratuitamente rinunciare (e se ciò possa essere sussunto ad una donazione);
- l’Agenzia delle entrate potrebbe sindacare il comportamento eseguito, nelle due ipotesi esposte, e con che conseguenze?