26 Settembre 2023

Indagini finanziarie: i dubbi sui prelievi dei lavoratori autonomi

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, l’articolo 7-quater, comma 1, D.L. 193/2016, ha apportato sensibili modifiche all’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, che consente agli uffici di valorizzare, nell’ambito del reddito d’impresa, i prelievi non giustificati come ricavi, ritenendoli presuntivamente utilizzati per acquisti in nero, per la successiva rivendita in nero. In particolare, il legislatore, da una parte, ha adeguato la norma alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014 (eliminando le parole “o compensi), così da precludere la presunzione per il prelevamento relativamente ai lavoratori autonomi, dall’altra parte, sui prelievi delle imprese, ha fissato dei paletti quantitativi: solo i prelievi non giustificati superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque superiori a 5.000 euro mensili possono essere valorizzati. La presunzione legale, quindi, continuerà ad operare solo per le somme che superano tali importi, spettando sempre al contribuente l’obbligo di indicare il soggetto beneficiario.

Come rilevato dalla circolare G.d.F. n. 1/2018, secondo il modello presuntivo disciplinato dalla norma, le movimentazioni finanziarie in accredito possono configurarsi, in assenza di adeguata prova contraria, quali “operazioni imponibili attive”, mentre quelle in addebito come “operazioni imponibili non autofatturate”, con applicazione delle relative sanzioni.

Con riguardo alle operazioni passive non giustificate, da ritenere presuntivamente quali “acquisti effettuati/prestazioni ricevute non dichiarati/e ai fini Iva”, la G.d.F. segnala:

  • l’applicabilità dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, il quale indica la corresponsabilità dell’acquirente in nero, a cui si applica, “salva la responsabilità del cedente o del commissionario, una sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta”;
  • la necessità, per il contribuente, ai fini del superamento dell’inversione dell’onus probandi, di fornire la prova, in maniera analoga ai versamenti, dell’estraneità dell’operazione all’attività economica svolta, ovvero di averne tenuto conto nelle relative dichiarazioni fiscali, non potendo limitarsi ad “indicare” – come avviene per le imposte sui redditi, limitatamente al reddito d’impresa – il nominativo del beneficiario del prelevamento/delle somme riscosse.

In questo contesto, si inserisce un recentissimo arresto giurisprudenziale (Cassazione n. 13434/2023) che, richiamando proprio la citata pronuncia Costituzionale n. 228/2014, ha ritenuto irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva, ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo, a sua volta, sia produttivo di un reddito, poiché ciò “travolge radicalmente la presunzione non solo legale, direttamente prevista dalla norma pro tempore vigente (e in seguito modificata proprio attraverso l’espunzione del termine “compensi” riferito ai lavoratori autonomi), ma anche quella semplice o hominis, derivante dalla mancata giustificazione di siffatti prelievi, in quanto essi, nei termini di cui sopra, non sono significativi di ulteriore capacità contributiva”.

A parere di chi scrive, tuttavia, in presenza di determinati elementi e indizi, può essere valorizzato il prelievo non giustificato del lavoratore autonomo. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il professionista/avvocato prelevi delle somme ogni fine mese (per esempio, utilizzate per il pagamento di prestazioni professionali di terzi), senza che queste somme transitino dalle scritture contabili e senza una adeguata giustificazione da parte del professionista. Ovvero, il caso in cui il professionista/medico prelevi 1500 euro ogni fine mese (per esempio, utilizzate per il pagamento di una segretaria, la cui presenza “in nero” è stata verbalizzata in sede di accesso da parte dei verificatori), senza che queste somme transitino dalle scritture contabili e in assenza di una valida giustificazione da parte del professionista.

Così come, in presenza di un quadro indiziario che lascia presumere la riferibilità dei prelievi ad acquisti professionali ed in assenza di valide giustificazioni da parte del professionista, potrebbe essere comunque irrogata la sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, nonostante non sia più invocabile, nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, la presunzione di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, che ritiene i prelievi non giustificati presuntivamente utilizzati per acquisti in nero.