2 Ottobre 2023

Le principali novità del modello 770/2023

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

In generale, il modello 770/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, deve essere utilizzato dai sostituti di imposta al fine di comunicare:

  • i dati fiscali delle ritenute operate nel 2022;
  • i versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;
  • il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributi e assicurativi richiesti.

Tale modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il prossimo 31.10.2023, come previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998.

La novità più significativa del modello 770/2023, rispetto al modello dell’anno precedente, riguarda l’introduzione di nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti.

In particolare, nel quadro ST, dedicato alle “Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive”, al punto 10 della sezione I e della sezione II, denominato “Note”, è possibile indicare, oltre alle lettere già previste, i seguenti codici numerici riferiti alle diverse sospensioni di versamento:

  • 1, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività di impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale e la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività, quali sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sono state vietate o sospese fino al 31.3.2022. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati entro il 17.10.2022;
  • 2, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 11.1.2022 e il 30.6.2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze collegate all’influenza aviaria e alla peste suina. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 16.9.2022, o in quattro rate mensili di pari importo entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;
  • 3, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1.4.2022 e il 30.6.2022 dai sostituti di imposta, che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati entro il 16.11.2022.

I medesimi codici devono essere utilizzati anche all’interno del quadro SV, dedicato alle “Trattenute di addizionali comunali all’Irpef”.

Inoltre, nel quadro SO, denominato “Comunicazioni e segnalazioni”, è stato introdotto un nuovo prospetto dedicato all’inserimento dei dati relativi agli investimenti nei cosiddetti “PIR”, ossia nei piani di investimento di risparmio, ordinari e alternativi.

Tale prospetto, formato dai righi da SO9 a SO14, deve essere compilato:

  • dagli intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, che hanno la gestione fiscale del PIR, sia residenti sia non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia, nonché dalle società fiduciarie che hanno depositato il piano presso altro intermediario;
  • imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di rappresentante fiscale in Italia.