2 Ottobre 2023

Razionalizzazione del conferimento di azienda e di partecipazioni

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’articolo 6, lett. f), L.  111/2023 (c.d. Legge delega riforma fiscale) viene prevista una razionalizzazione della disciplina dei conferimenti, sia con riferimento a quelli di azienda (disciplinati dall’articolo 176 Tuir), sia con riferimento a quelli di partecipazione (disciplinati dall’articolo 177, comma 2 e 2 bis, Tuir). Si tratta di due conferimenti che condividono la medesima tecnicalità giuridica per eseguire il trasferimento di beni materiali e immateriali, ma varie sono le differenze che, allo stesso tempo, separano le due norme succitate.

Al di la dell’oggetto del conferimento (azienda vs partecipazioni), l’elemento che più differenzia a livello strutturale le due norme consiste nel fatto che, il primo è configurato in un contesto di neutralità fiscale, che potremmo definire “necessaria”, mentre il secondo può essere eseguito, in via incidentale, senza emersione di plusvalenze, ma la neutralità sarebbe solo, appunto, accidentale, posto che l’operazione nasce come realizzativa, seppur nell’ambito del cosiddetto “ realizzo controllato”. Infatti, nel conferimento di partecipazioni (articolo 177, commi 2 e 2 bis, Tuir) si ha il realizzo fiscalmente rilevante della partecipazione trasferita (in cambio della partecipazione ricevuta dalla conferitaria), solo che il valore di tale realizzo non può essere contestato dalla Agenzia delle entrate, laddove esso si attesti sull’ammontare dell’aumento di patrimonio netto della società conferitaria.

È evidente che, se una partecipazione che presenta un certo valore fiscale viene conferita tramite un aumento di capitale della conferitaria di pari entità, rispetto a detto valore della partecipazione, non si avrà l’emersione di alcuna plusvalenza, ma l’operazione non può definirsi neutrale, bensì realizzativa senza emersione di plusvalenza.

Il campo di intervento della Legge di riforma è in qualche modo circostanziato per il conferimento di partecipazioni, mentre non lo è per il conferimento di azienda: a tal proposito, la Relazione illustrativa si limita a richiamare l’esigenza di un intervento normativo di razionalizzazione, senza però individuare in modo più preciso in quale punto dell’articolo 176 Tuir si intende intervenire.

In attesa di conoscere la direzione precisa di detto intervento, possono essere evidenziate alcune criticità dell’attuale disposizione del Tuir che andrebbero necessariamente risolte.

  • Il perimetro dell’azienda

È noto che il conferimento di azienda è neutrale solo se ha come oggetto un complesso organizzato di beni che deve raggiungere lo status di azienda (o ramo di azienda). Ebbene, un elemento delicato è proprio questo, laddove in alcuni casi è tutt’altro che agevole capire se siamo di fronte ad un conferimento di singoli beni, oppure di azienda. Basti pensare alla fattispecie del conferimento di immobile/i gestiti da una società che ha come oggetto sociale la locazione: il conferimento dell’immobile – con “allegato” contratto di locazione e qualche cespite minore – è un conferimento di azienda o di un singolo bene? Sul punto sarebbe opportuno, anche a costo di cadere in un eccessivo schematismo, individuare dei parametri oggettivi che permettano di uscire dal dubbio.

Va ricordata, a questo proposito, la risposta a interpello n. 546/2020 che ha posto l’accento su questo tema, esaminando il caso di un conferimento avente come oggetto marchi e magazzino di beni da parte di un soggetto operante nel settore dei profumi. Per la fattispecie in esame, l’Agenzia delle entrate, contravvenendo con l’ipotesi prospettata dal contribuente, ha ritenuto che l’operazione configurasse un trasferimento di ramo di azienda, quindi estranea al regime Iva, ponendo l’accento sul fatto che l’azienda, in base all’articolo 2555 cod. civ. è il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio di impresa. Ma allora un soggetto che trasferisce marchi, magazzino e quindi sostanzialmente un settore di mercato, esegue una operazione che ha per oggetto una azienda, nel senso che chiunque riceva quei beni riceve asset già organizzati per esercitare l’attività di impresa (specie in relazione al fatto che il conferimento permetteva l’acquisizione di una porzione di mercato).

La stessa operazione priva del “contesto commerciale”, cioè il settore di mercato che già permette di eseguire vendite ecc, non può dirsi conferimento di azienda, proprio perché carente di quell’elemento oggettivo di “complesso di beni organizzati per esercitare l’impresa”.

Al contrario, in un altro caso recente (CGT Lazio sentenza n. 4887/2023), il Giudice ha ritenuto che il conferimento di un immobile, ancorché strumentale, non può essere assimilato al conferimento di azienda, con la conseguenza che la plusvalenza realizzata dal conferente non può definirsi irrilevante fiscalmente.

Alla luce di ciò, uno specifico richiamo a tale definizione potrebbe permettere di fissare un parametro più certo per delineare il perimetro dell’azienda.

  • Il supposto auto consumo della partecipazione

Nel caso di conferimento di unica azienda, la partecipazione ricevuta dal conferente viene collocata nella sfera privata dello stesso conferente. Tale conclusione è ricavabile dal fatto che l’articolo 176, comma 2 bis, Tuir, stabilisce che, in caso di successiva cessione della partecipazione, si applica il capital gain “qualificato” (articolo 67, comma 1, lett. c), Tuir) e non la pex, conseguenza che si avrebbe cedendo la partecipazione come imprenditore. In un contesto di razionalizzazione del conferimento di azienda, si dovrebbe affermare, con chiarezza, che il passaggio implicito della partecipazione dal regime di impresa (status che era detenuto dal conferente fino al conferimento) a quello della persona fisica, non determina un autoconsumo a valore normale della medesima partecipazione. Inoltre, si dovrebbe tralasciare il riferimento alla lett. c), dell’articolo 67, Tuir, poiché esso aveva un senso quando il capital gain qualificato si distingueva da quello non qualificato, ma allo stato attuale, la disciplina della tassazione della plusvalenza da cessione è univoca (26%), il che rende inutile citare la lett. c).

  • Il tema della anzianità della partecipazione correlata alla anzianità dei beni

L’articolo 176, comma 4, Tuir, afferma che la partecipazione ricevuta dal conferente l’azienda si intende iscritta come immobilizzazione nei bilanci nei quali risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita. Tale norma assicura una anzianità di detenzione necessaria ai fini del conseguimento dell’“holding period” necessario per la cessione in pex. Ma il riferimento ai beni (e non all’azienda) è ambiguo, poiché non è scontato che tutti i beni della azienda conferita siano stati acquisiti, e quindi iscritti in bilancio, contemporaneamente. Si potrebbe verificare la circostanza che l’ammontare maggiore dei beni, quanto a valore, sia stato acquisito qualche mese prima del conferimento ed allora la partecipazione da quando si intende iscritta come immobilizzazione? Il riferimento alla azienda (al posto del riferimento ai beni) fugherebbe ogni dubbio al riguardo.