Aliquota ridotta per l’acquisto di beni per impianti di produzione di energia elettrica
di Euroconference Centro Studi TributariUn’impresa italiana distribuisce in Italia del materiale (pannelli fotovoltaici, inverter e batterie) per la costruzione d’impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica. Detto materiale non sembra utilizzabile per altre finalità se non la costruzione degli impianti sopra richiamati.
I clienti sono rappresentati da altre imprese distributrici e da installatori, raramente da privati.
Secondo la Tabella A, Parte III, n. 127-sexies), D.P.R. 633/1972, i “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies)” sono soggetti all’aliquota del 10%.
Mentre l’agevolazione Iva per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica è oggettiva (n. 127-quinquies), relativamente ai beni forniti per la costruzione (n. 127-sexies) sembra necessario che gli stessi siano finalizzati alla costruzione, motivo per cui la prassi dell’Agenzia delle entrate non esclude sia necessario richiedere la dichiarazione da parte dell’acquirente per l’Iva agevolata.
Ciò premesso si chiede:
- se sia possibile applicare l’Iva agevolata ai clienti distributori, in quanto gli stessi non andranno a costruire direttamente l’impianto solare-fotovoltaico;
- Se sia necessario (o magari opportuno) richiedere la dichiarazione da parte dell’acquirente per l’Iva agevolata e con quale formulazione;
- Nel caso in cui fosse necessario, se il venditore si debba preoccupare di verificare l’attività del cessionario (codice Ateco in visura) e se possa, in ottica semplificativa, richiedere all’acquirente un’unica dichiarazione valevole per tutte le forniture da effettuare nel corso dell’anno solare.
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