Transfer Price: come evitare le sanzioni con la penality protection?
di Marco BargagliCon l’articolo 26, D.L. 78/2010, il legislatore ha inteso adeguare il nostro ordinamento alle raccomandazioni Ocse – emanate in materia di prezzi di trasferimento infragruppo (c.d. normativa sul transfer price) – introducendo, simmetricamente, l’onere di predisporre la documentazione idonea a supportare la politica aziendale adottata, in relazione alle operazioni economico commerciali infragruppo.
In questo modo, le imprese ad ampio respiro internazionale, che scambiano beni e/o servizi con imprese estere del gruppo, potranno adeguatamente dimostrare all’Amministrazione finanziaria quali sono i criteri che hanno determinato l’adozione di un determinato valore di cessione (o di acquisto) nelle transazioni economiche e commerciali intercompany.
La normativa prevista in subiecta materia è contenuta, a livello domestico, nell’articolo 110, comma 7, Tuir, a norma del quale: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La predisposizione del set documentale assume grande rilevanza per evitare l’applicazione delle sanzioni previste in caso di presentazione della dichiarazione infedele, di cui all’articolo 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997.
Infatti, in caso di violazione del principio di libera concorrenza, sancito dall’articolo 9, par. 1, del modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, nella particolare ipotesi di rettifica dei prezzi di trasferimento, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per la presentazione della dichiarazione infedele non si applica qualora nel corso dell’accesso, ispezione o verifica, o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Conformemente, con il provvedimento direttoriale prot. n. 0360494/2020, l’Agenzia delle entrate ha emanato le linee guida previste per la redazione della documentazione idonea ai fini del transfer price.
Il documento di prassi è stato redatto con il precipuo scopo di consentire alle imprese residenti (o stabilite nel territorio dello Stato), soggette alla disciplina in tema di transfer price, di evitare l’applicazione delle sanzioni previste per l’infedele dichiarazione dei redditi.
In linea teorica, le rettifiche reddituali operate in ambito transfer pricing potrebbero far scattare la fattispecie penale (dichiarazione infedele) di cui all’articolo 4, D.Lgs. 74/2000.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 74/2000, ai fini dell’applicazione della disposizione di dichiarazione infedele “non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali”.
Quindi, la redazione di idoneo set documentale, ai fini del transfer price, potrà salvare il contribuente anche da potenziali sanzioni penali.
A livello pratico, il par. 5.1.2 del citato provvedimento direttoriale ha chiarito che il Masterfile e la documentazione nazionale (costituenti il set documentale ai fini TP) devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente (o da un suo delegato), mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, la materiale consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria, nel corso di una qualsiasi attività di verifica fiscale, deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
Infine, qualora nel corso del controllo (o di altra attività istruttoria) emerga l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative, rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria, predisposta ai sensi del provvedimento direttoriale in rassegna, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo.
Infatti, decorsi i suddetti termini, l’Agenzia delle entrate non sarà poi vincolata all’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 6, e dall’articolo 2, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per l’infedeltà dichiarativa.
In definitiva, la predisposizione di un idoneo supporto documentale ai fini del transfer price presenta grandi vantaggi, in quanto:
- garantisce alle imprese che operano con l’estero di evitare l’applicazione di pesanti sanzioni derivanti da eventuali rettifiche operate ai fini dei prezzi di trasferimento;
- consente, in sede di controllo, di usufruire di un valido supporto informativo che agevola l’analisi transfer price che, come noto, è finalizzata a verificare la corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo, rispetto a quelle che sarebbero state adottate sul libero mercato da parte di soggetti indipendenti.