Forfetari: compilazione quadro RS ed inviti alla compliance
di Clara PolletSimone DimitriI soggetti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’articolo 1, commi dal 54 a 89, L. 190/2014, sono chiamati a fornire, all’interno del quadro RS del modello Redditi PF 2023, alcuni elementi informativi obbligatori, prescritti dall’articolo 1, commi 69 e 73, L. 190/2014.
Nello specifico, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III, D.P.R. 600/1973 (comma 69). A tal fine, i predetti soggetti compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:
- in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e;
- in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Il comma 73 prevede, invece, quanto segue: “con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta dai forfetari. Gli obblighi informativi vanno individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
A questo proposito, nel quadro RS del modello Redditi PF 2023 è richiesta la compilazione dei seguenti prospetti:
- “Esercenti attività d’impresa”, nel quale devono essere indicate le informazioni riguardanti le attività di impresa esercitate;
- “Esercenti attività di lavoro autonomo”, all’interno del quale devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni riguardanti le attività di lavoro autonomo esercitate.
Per quanto concerne gli esercenti attività d’impresa, questi devono compilare i righi da RS375 a RS378.
Nel rigo RS375 occorre esporre il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti (a qualsiasi titolo) per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta.
Nel rigo RS376, occorre riportare, invece, l’ammontare:
- del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione;
- delle spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
- dei costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.
Nel rigo RS377 occorre riportare, invece, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili;
- beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d’affitto d’azienda;
- i costi sostenuti per il pagamento di royalties.
Infine, nel rigo RS378, deve essere esposto l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Gli esercenti attività di lavoro autonomo dovranno compilare, invece, il rigo RS381 destinato ai consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame deve essere considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:
- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Con il Provvedimento n. 325550/2023, l’Agenzia delle entrate ha annunciato l’invio di una serie di inviti alla compliance, destinati ai soggetti forfetari che non hanno compilato le informazioni previste dal richiamato comma 73. Le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo sono destinate ai soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.
L’invio della comunicazione avviene mediante PEC, per i soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti disciplinato dall’articolo 6-bis, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). Nei casi di assenza di indirizzo PEC (o di mancato recapito), l’invio è effettuato per posta ordinaria. La stessa comunicazione, inoltre, è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del “Cassetto fiscale”.
Nella comunicazione viene segnalata la possibile anomalia e si invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, beneficiando così di sanzioni ridotte. In questo caso, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa e versare la sanzione, di cui all’articolo 8, primo comma, D.Lgs. 471/1997, pari a 250 euro, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione.
Da più parti è stata accolta, con stupore, l’avvio della descritta campagna di comunicazioni destinate a sanare delle informazioni che, nonostante siano mancanti, non ostacolano l’attività di controllo e monitoraggio dell’Amministrazione finanziaria; ad oggi con la fatturazione elettronica, tutti i costi afferenti alla propria partita Iva sono documentati e messi a disposizione degli organi di controllo. Inoltre, stranezza ulteriore, utilizzando il software RedditiOnLinePF esiste la possibilità di compilare un rigo “fantasma” denominato RS382 “Assenza di dati da indicare nei prospetti”, campo che non esiste nei modelli ministeriali e nelle istruzioni, che fa intendere all’utente la non obbligatorietà delle informazioni richieste.
Non si capisce cosa serva conoscere i costi/consumi afferenti all’attività di un soggetto che comunque non può dedurli dal proprio reddito, avendo aderito ad un regime forfettario di determinazione dello stesso. Sul punto anche l’Adc e l’Ungdcec sono intervenute con un comunicato stampa segnalando forti dubbi sulle descritte lettere di compliance; al momento, le varie rimostranze degli operatori sono state parzialmente accolte all’interno del D.L. 132/2023 (c.d. Decreto proroghe), con un rinvio al 30.11.2024 dell’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari delle lettere compliance.