I finanziamenti dei soci alle società neo costituite
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365Le società neo costituite avvertono, in particolar modo, il tema del reperimento delle risorse finanziarie per svolgere l’attività, considerando che è alquanto frequente, nella prassi operativa, che i primi proventi siano incassati ben dopo aver sostenuto costi di impianto e avviamento della stessa attività. A tale funzione è deputato di solito il capitale sociale, ma vi sono diverse ragioni che, talvolta, inducono a mantenere non elevato il capitale sociale, rendendosi necessario, a questo punto, individuare alternative modalità contabili per inserire apporti nella società. Naturalmente, i versamenti dei soci in conto capitale possono rappresentare una idonea forma di “autofinanziamento” alternativa al capitale sociale, tenendo però presente che tale operazione presenta due limiti non trascurabili:
- a fronte del versamento eseguito, il socio non riceve un corrispondente incremento della propria partecipazione in percentuale;
- in caso di futura restituzione della riserva, le somme verrebbero attribuite a tutti i soci presenti nella compagine societaria, a prescindere dal fatto che gli stessi soci abbiano versato o meno la somma in origine. Va ricordato, al riguardo, che per le riserve da versamenti in conto capitale non vi è un divieto di restituzione, ma opera certamente la postergazione rispetto alle riserve di utili (Cassazione n. 12347/1999).
L’alternativa per ovviare a questo problema è quella di reperire le risorse dai soci tramite un finanziamento, quindi capitale dato a debito. Questa scelta si presenta come l’unica possibilità di “targare” le somme acquisite, quali importi erogati da alcuni specifici soci, ai quali tali somme andranno restituite.
Il finanziamento, essendo un contratto bilaterale tra socio e società, permette di conservare il diritto alla restituzione da parte del socio che effettivamente ha erogato la somma, e pertanto questa appare la scelta che tutela la posizione del socio, in vista di future restituzioni. Ciò fermo restando, il tema della postergazione legale, di cui all’articolo 2467 cod. civ., che impone la soddisfazione delle poste debitorie nei confronti dei terzi, in modo prioritario rispetto alla soddisfazione dei debiti verso soci.
Il problema che si pone, per le società neocostituite, consiste nel fatto che la raccolta di risparmio può essere eseguita solo da soggetti deputati a tale funzione (diciamo generalmente gli istituti di credito) ed è vietata per le società che non rientrano in tale definizione.
Sotto tale aspetto va sottolineato che l’articolo 11 Tub (Testo Unico Bancario) vieta la raccolta di risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, e tale divieto è accompagnato da rilevanza penale. Tuttavia, la stessa norma lascia aperti spiragli per le società di capitali, nel senso che demanda al Cicr (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), la regolamentazione delle deroghe al divieto. Con la delibera del 19.07.2005 il Cicr ha redatto le norme attuative, la cui applicazione concreta genera, tuttavia, qualche dubbio attuativo. Infatti, con l’articolo 6 di detta delibera si afferma che le società (con l’unica eccezione delle società di persone che invece possono ottenere finanziamenti dai soci senza particolari condizioni) possono raccogliere risparmio presso i soci a condizione che:
- tale operazione sia prevista nello statuto sociale;
- il socio finanziatore detenga almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio di esercizio;
- il socio finanziatore sia iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi.
A questo punto, si ripropone il problema delle società neo costituite. L’applicazione letterale di detti vincoli comporta, di regola, l’insorgenza di almeno due ostacoli:
- dover attendere almeno l’approvazione di un primo bilancio di esercizio, per verificare l’entità della partecipazione;
- Il neo socio dovrebbe attendere comunque 3 mesi prima di eseguire il finanziamento, fermo restando che egli detenga almeno il 2% delle quote.
Tuttavia, l’interpretazione sistematica della stessa delibera Cicr porta a conclusioni diverse e certamente più possibiliste. In primo luogo, va sottolineato che nella delibera succitata, prima dell’articolo 6, specificamente dedicato ai rapporti socio /società, vi è una previsione più generale nell’articolo 2, in cui si afferma sì che la raccolta del risparmio è vietata ai soggetti diversi dalle banche, ma poi si statuisce che non è inquadrabile come raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata:
- presso i soci con le regole dettate dal citato articolo 6;
- sulla base di trattative personalizzate con i singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.
Questa ultima previsione merita un approfondimento. Dal combinato disposto dell’articolo 6 e dell’articolo 2 della più volte citata Delibera emerge, infatti che, in linea generale, qualunque operazione di raccolta di denaro è possibile se eseguita:
- sulla base di trattative personalizzate con i singoli soggetti;
- mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.
Ebbene questa previsione di carattere generale, proprio per il suo carattere, appunto, di generalità, si ritiene possa essere applicata da tutti i soggetti, siano essi società o meno. Poi, se non sia possibile far riscontrare tale trattativa personalizzata, per affermare che la raccolta del risparmio è lecita, è necessario per le società rispettare le regole dell’entità minima di capitale sociale e della anzianità di 3 mesi. Ma se si è in presenza di trattativa personalizzata, allora le regole da ultimo citate non sembrano di necessario rispetto.
Depone a favore di tale tesi, secondo la quale non occorre attendere 3 mesi di iscrizione al libro soci per erogare finanziamenti alla società, oltre al dato letterale del combinato disposto degli articoli 2 e 6 della delibera Cicr 19.7.2005, anche un altro elemento che deriva dalla successione tra la delibera da ultimo citata e quella precedente datata 3.3.1994. Infatti, nel testo precedente (quello del 3.3.1994), l’articolo 1 affermava – in modo drastico ed inderogabile – che la raccolta di risparmio da parte di società doveva necessariamente avvenire in presenza di soci detentori di almeno il 2% del capitale sociale e iscritti al libro soci da almeno 3 mesi. Non era in alcun modo prevista la deroga generale, oggi inserita nell’articolo 2 della Delibera, in base alla quale non si considera raccolta di risparmio quella eseguita con trattativa personalizzata.
L’inserimento dell’articolo 2 nella Delibera 19.7.2005 non può che essere inteso come la volontà di creare una deroga generale (beneficiabile da chiunque, società comprese), secondo cui la raccolta con trattativa personalizzata non integra la fattispecie di raccolta di risparmio presso il pubblico.
Quindi, nel passaggio tra le due Delibere CICR, si attua una nuova previsione fruibile da tutti i soggetti, società comprese, che si traduce nel rendere legittimi finanziamenti soci, anche in deroga alle regole poc’anzi segnalate.