Riforma fiscale 2023: come cambia la normativa doganale nazionale
di Elena FraternaliCon la L. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale), in vigore dallo scorso 29.8.2023, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare i provvedimenti necessari per implementare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore di tale legge, la riforma del sistema tributario, stabilendo i principi e i criteri direttivi che l’organo esecutivo dovrà osservare nella stesura delle nuove disposizioni normative, che riguarderanno anche l’ambito doganale e il relativo apparato sanzionatorio.
I principi della riforma doganale nazionale
La normativa doganale è stata armonizzata a livello europeo ed è attualmente disciplinata dal Regolamento (UE)952/2013 – Codice doganale dell’Unione (Cdu) – e dai regolamenti a corollario dello stesso.
A livello nazionale, per quanto ancora di competenza dei singoli Stati membri, la disciplina doganale è contenuta nel D.P.R. 43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – Tuld), nel D.Lgs. 374/1990 e nella L. 907/1942.
Tali provvedimenti, tutti alquanto risalenti, si sono nel tempo scontrati con la normativa europea – in continuo aggiornamento – e, in buona parte, non risultano più allineati con i principi stabili da quest’ultima, se non addirittura superati dalla stessa.
Alla luce di tale situazione, dunque, il Legislatore nazionale ha ritenuto necessario intervenire con la riscrittura del Tuld e degli altri atti di rango primario che disciplinano la materia doganale. In particolare, sulla base dell’articolo 11 L. 111/2023, il Governo è stato autorizzato a:
- procedere al riassetto del quadro normativo del settore doganale, attraverso l’aggiornamento o l’abrogazione delle disposizioni attualmente in vigore, in conformità al diritto dell’UE;
- completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
- accrescere la qualità dei controlli, migliorando il coordinamento tra le amministrazioni degli Stati membri e semplificare le verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli (SU.DO.CO.);
- riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione e riscossione di cui al D.Lgs. 374/1990;
- rivedere l’istituto della controversia doganale previsto nel Tuld,con l’obiettivo di coordinarlo con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento.
Revisione del sistema sanzionatorio doganale
Altro aspetto importante, che sarà trattato a seguito della delega fiscale in commento, è quello della revisione del sistema sanzionatorio, attualmente disciplinato all’interno del Tuld.
Come noto, l’apparato delle sanzioni previste in materia doganale è ormai da molti anni in contrasto con i principi europei ed è stato a più riprese censurato dalla giurisprudenza, creando inevitabilmente disparità di trattamento tra gli operatori e minando il principio di certezza del diritto.
A tale proposito, dunque, come indicato all’articolo 20, L. 111/2023, si è ritenuto necessario un intervento del Governo al fine di:
- razionalizzare le fattispecie sanzionatorie di rilevanza penale (tra cui il reato di contrabbando anche con riferimento ai tabacchi lavorati);
- adeguare le sanzioni amministrative ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasione sanciti dal Cdu;
- riorganizzare le disposizioni in materia di sequestro, distruzione e confisca.
È previsto, poi, un riordino e una revisione della disciplina relativa alle contravvenzioni e agli illeciti amministrativi di cui al titolo VII, capo II del Tuld (tra cui si segnala l’auspicata revisione dell’articolo 303 relativo alle sanzioni previste in caso di riscontrate differenze tra il dichiarato in fase di importazione e quanto accertato dalle autorità doganali).
Si procederà ad armonizzare le fattispecie illecite che sono oggetto delle sanzioni, nonché a introdurre soglie di punibilità, sanzioni minime o sanzioni proporzionali rispetto all’ammontare del tributo evaso, ovvero alla gravità della condotta.
Interessata dalla riforma, infine, anche la normativa sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001), ove saranno ricomprese nuove misure interdittive irrogabili nei confronti delle società in caso di contrabbando. In particolare, si segnala che, nelle ipotesi di mancato pagamento di diritti di confine dovuti, il cui importo superi la soglia di euro 100.000, saranno estese le misure dell’interdizione dall’esercizio delle attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.