Riforma fiscale 2023: cambiamenti in materia di accise
di Elena FraternaliIn forza di quanto previsto nella L. 111/2023 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale), il Governo dovrà adottare, nei prossimi due anni, una serie di provvedimenti volti a riformare – oltre alla disciplina doganale in senso stretto – anche il settore delle accise e delle altre imposte indirette sui consumi di cui al D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise – TUA). In particolare, l’articolo 12, L. 111/2023, ha stabilito i principi e i criteri direttivi che l’organo esecutivo dovrà osservare durante la riorganizzazione della materia, con particolare riguardo agli aspetti ambientali e alla promozione dell’utilizzo delle risorse e delle energie rinnovabili.
E infatti, per quanto riguarda le accise applicate sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, la delega ha focalizzato l’attenzione sulla rimodulazione delle aliquote e sulla previsione di incentivi in caso di produzione, appunto, da fonti rinnovabili, nonché una rimodulazione della tassazione di tali prodotti agevolando, in generale, quelli più compatibili con l’ambiente e una revisione delle agevolazioni attualmente vigenti.
Per ciò che concerne, poi, le accise gravanti sui prodotti alcolici, è stata individuata la necessità di una semplificazione degli adempimenti legati alla detenzione, alla vendita e alla circolazione degli stessi, anche informatizzando i contrassegni di Stato.
Infine, la legge delega invita a rivedere la disciplina sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, aggiornando l’elenco dei prodotti interessati.
Revisione degli adempimenti e della riscossione
Altro ambizioso obiettivo della riforma fiscale nel campo delle accise è quello previsto all’articolo 16, comma 2, L. 111/2023, ove è stabilita una revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative con riferimento a:
- il sistema generale delle cauzioni, per cui si prevede anche un metodo di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento basato sull’individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, a cui corrisponderanno relative semplificazioni degli adempimenti ed eventuali esoneri dal versamento;
- la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater (prodotti succedanei dei prodotti da fumo) e 62-quater.1 (prodotti che contengono nicotina) TUA, nonché divieti in tema di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.
Per quanto riguarda, poi, la tematica relativa alla riscossione, anche le accise – pur con alcune precise attenzioni – ricadono nella generale riforma del settore sancita all’articolo 18 L. 111/2023 e, pertanto, le procedure attualmente in essere dovranno essere riviste alla luce dei principi di efficienza, semplificazione, informatizzazione, anche con riferimento al potenziamento della riscossione coattiva e alla predisposizione di un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale.
Revisione del sistema sanzionatorio
Si segnala, infine, l’attenzione che la legge delega ha posto sul riordino del sistema sanzionatorio in campo accise. L’articolo 20, comma 2, L. 111/2023, prevede, infatti, una semplificazione di detto sistema, soprattutto per allinearlo ai principi europei di predeterminazione e proporzionalità.
Tra gli altri, la riforma toccherà il campo dei tabacchi lavorati nonché la riorganizzazione delle fattispecie penalmente rilevanti attualmente previste dal TUA, con l’introduzione di misure accessorie (come l’estensione ad alcune casistiche della confisca, ai sensi dell’articolo 240 bis c.p.) e l’inserimento di tali fattispecie tra i “reati presupposto” previsti dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001).