18 Ottobre 2023

Conferimenti minusvalenti in “realizzo controllato”: regime salvo ma minusvalenze indeducibili

di Marco Alberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risoluzione n. 56/E/2023, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul regime del c.d. “realizzo controllato”, di cui all’articolo 177, commi 2 e 2-bis, Tuir, precisando che, in caso di conferimento di partecipazioni, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta, comunque, l’applicazione del “realizzo controllato”, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza.

 

La normativa: il c.d. “realizzo controllato”

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, Tuir ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche […] per i conferimenti in società”.

Per effetto di tale disposizione, quando un socio persona fisica (non in regime di impresa) conferisce una partecipazione in una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza) costituita dalla differenza tra:

  • il corrispettivo percepito (da quantificarsi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo, Tuir) e;
  • il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione

In presenza di conferimenti di partecipazioni, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società, al criterio generale del “valore normale”, di cui all’articolo 9 Tuir, poc’anzi descritto, si sostituisce il regime del “realizzo controllato”, di cui all’articolo 177, comma 2, Tuir.

Quest’ultimo stabilisce che le azioni (o quote) ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, cod. civ., ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllosono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

L’articolo 11-bis, D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), introducendo il comma 2-bis all’articolo 177, Tuir, ha poi ampliato la portata applicativa del regime del c.d. “realizzo controllato”.

L’estensione del regime in parola è subordinata al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

  1. le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 % o al 20 %, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25 %, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La norma prevede, inoltre, una specifica disciplina nel caso in cui le partecipazioni oggetto del conferimento siano partecipazioni in “società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni” stabilendo che: “per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”.

 

I conferimenti minusvalenti

Come chiarito, al ricorrere dei requisiti di cui all’articolo 177, comma 2 o comma 2-bis, Tuir, le quote o azioni ricevute dal soggetto conferente, a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Applicando tale criterio, qualora il valore di iscrizione della partecipazione ricevuta dalla conferitaria (e, quindi, il relativo incremento di patrimonio netto), dovesse risultare uguale al costo fiscale della predetta in capo al socio conferente, è possibile non far emergere alcuna plusvalenza (si tratta della c.d. “neutralità indotta”).

Può, tuttavia, accadere che il corrispettivo come sopra determinato (pari al valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società conferitaria) sia inferiore al costo fiscale della partecipazione in capo al conferente e quindi il conferimento sia “minusvalente”.

Sul punto l’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 38/E/2012, richiamata successivamente nella risposta ad interpello n. 135/2020 e n. 568/2020) ha, in un primo momento, affermato che, in assenza di una espressa previsione normativa, in caso di conferimento minusvalenze, occorre guardare al principio generale e, dunque, ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo quelle minusvalenze determinate ai sensi dell’articolo 9 Tuir, ovvero determinate con la regola del “valore normale”.

Alla luce di tali considerazioni, è divenuta prassi comune ritenere che la conseguenza dei conferimenti minusvalenti effettuati a “realizzo controllato” fosse (solo) l’indeducibilità delle minusvalenze, ma non anche la tassabilità della differenza fra “valore normale” e costo fiscale.

Tuttavia, con il principio di diritto n. 10/2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “in caso di minusvalenze, invece, trova applicazione il principio generale del “valore normale” ed è lecito ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo le minusvalenze determinate ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. L’applicazione del criterio di valutazione di cui al citato articolo 177 comma 2 solo alle plusvalenze trova fondamento nella relazione illustrativa all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 358 del 1997 (trasfuso nell’attuale articolo 177 del TUIR), che fa espresso riferimento alla “determinazione della plusvalenza” ed appare coerente, a livello sistematico, con l’esigenza di ammettere la deduzione delle (eventuali) minusvalenze da conferimento solo in presenza di un “valore normale” delle partecipazioni nella società “scambiata” inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti)”.

Quest’ultima interpretazione, piuttosto restrittiva e per questo criticata, ha indotto a pensare che l’Amministrazione finanziaria avesse, con un repentino revirement, cambiato opinione e ritenesse che, in presenza di conferimenti minusvalenti, il regime del c.d. “realizzo controllato” fosse precluso tout court.

 

La portata innovativa della risoluzione n. 56/E/2023

In un contesto così incerto si inserisce la risoluzione n. 56/E/2023, la quale, in linea con quanto già stabilito nella citata risoluzione 38/E/2012, ribadisce che, qualora il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse risultare maggiore dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, tale circostanza non determinerà l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’articolo 9, Tuir, in capo al soggetto conferente.

In altri termini, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta (a seguito del conferimento) dal conferente, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l’applicazione del “realizzo controllato”, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza.