18 Ottobre 2023

Conferimenti minusvalenti in “realizzo controllato”: regime salvo ma minusvalenze indeducibili

di Marco Alberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risoluzione n. 56/E/2023, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul regime del c.d. “realizzo controllato”, di cui all’articolo 177, commi 2 e 2-bis, Tuir, precisando che, in caso di conferimento di partecipazioni, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta, comunque, l’applicazione del “realizzo controllato”, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza.

 

La normativa: il c.d. “realizzo controllato”

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, Tuirai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche […] per i conferimenti in società”.

Per effetto di tale disposizione, quando un socio persona fisica (non in regime di impresa) conferisce una partecipazione in una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza) costituita dalla differenza tra:

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