25 Ottobre 2023

Compilazione del quadro RU nel Modello Redditi 2023

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi delle Società di Capitali 2023 presenta alcune complicazioni dovute non solo alla crescita degli incentivi (da 161 a 261, compresi 52 “crediti residui”) da dichiarare, ma anche dall’obbligo di conoscere ed indicare i dati del titolare effettivo-persona fisica del soggetto Ires del triennio 2020, 2021 e 2022 (rigo RU 150 del quadro), ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Palamento Europeo, relativamente ai soli crediti d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato.

Il quadro RU deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta concessi per agevolazione alle imprese.

AI sensi dell’articolo 1, comma 53, L. 244/2007:

  • i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni delle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui;
  • l’ammontare eccedente è riportato in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi, ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.

La risoluzione n. 9/DF/2008 ha chiarito che:

  • il limite di euro 250.000 si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’articolo 25, D.Lgs. 241/1997, fissato in euro 2.000.000 per effetto dell’articolo 1, comma 72, L. 234/2021;
  • il limite di euro 250.000 “opera non come limite interno a ciascun credito d’imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d’imposta”;
  • nel caso di “sforamento” del limite specifico di euro 250.000, le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente tale limite “si considereranno come non avvenute;
  • il limite di euro 250.000 non si applica al credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 280, L. 296/2006;
  • se in un anno sono state effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti d’imposta del quadro RU possono essere utilizzati anche oltre il limite specifico di euro 250.000, fino a colmare la differenza che non è stata utilizzata del limite generale.

Le istruzioni al quadro RU del Modello Redditi 2023 precisano che il limite di utilizzazione, di cui al citato articolo 1, comma 53, L. 244/2007, non si applica ai crediti d’imposta per i quali la relativa norma prevede espressamente che la soglia non trova applicazione. Inoltre, non va rispettato per i crediti spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto la forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio.

La verifica del limite di utilizzazione, nonché dell’importo eccedente, va fatta compilando la sezione VI-C.

Salvo espressa deroga, i crediti d’imposta non danno diritto a rimborso, anche nel caso in cui non sono completamente utilizzati.

L’utilizzazione, secondo le modalità previste per le singole operazioni, può avvenire:

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, solo in sede di dichiarazione annuale e relativamente alle imposte e alle ritenute indicate espressamente;
  • soltanto mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019.

L’importo del credito che è stato utilizzato in maniera indebita può essere versato unitamente ai relativi interessi, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

Nel quadro RU del Modello di dichiarazione per l’anno 2023 sono stati introdotti i nuovi righi “RU150-titolare effettivo” e “RU151- cumulo”, per dare attuazione all’obbligo di indicare il titolare effettivo.

La problematica non è generalizzata, ma è limitata soltanto ai crediti d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato.

L’adempimento richiama l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/242, per cui per il triennio 2020-2022 è richiesta l’indicazione del titolare effettivo (RU150), individuato, ai sensi della normativa antiriciclaggio, dall’articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio; più in particolare, per ciascun titolare persona fisica e per ciascun anno del triennio nel quale è stato usufruito il credito d’imposta vanno indicati:

  • codice fiscale, nome e cognome, data e Stato di nascita;
  • domicilio fiscale anagrafico, se diverso dalla residenza anagrafica;
  • eventuale residenza anagrafica estera.

Sono considerati titolari effettivi:

  • le persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
  • se non è possibile individuare il titolare effettivo in base all’entità della partecipazione (ad esempio, 20 soci che detengono la quota del 5% ciascuno), rileva il soggetto o i soggetti che, in base ad accordi contrattuali, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea o che comunque esercitano un’influenza dominante sulla società;
  • in via residuale, sono le persone che detengono i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.

I soggetti che devono comunicare il titolare effettivo (oltre che al Registro delle Imprese) sono:

  • le imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società a responsabilità limitata (comprese quelle semplificate e start-up innovative, ecc.) e le società per azioni e in accomandita per azioni;
  • le persone giuridiche private, cioè le fondazioni e le associazioni riconosciute;
  • i trust e gli istituti giuridici affini.

Se la partecipazione è posseduta da una società, è necessario verificare la posizione della società che è proprietaria della quota.