25 Ottobre 2023

Le novità della Legge delega in materia di terzo settore

di Francesco ScrivanoGuido Martinelli
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La L. 111/2023 (c.d. Delega Fiscale) detta principi per la revisione del sistema fiscale delle società e degli enti associativi, diversi da quelli disciplinati dal libro V del Codice civile. In particolare, l’articolo 9, L. 111/2023, prevede la necessità di: «…

m) Completare e razionalizzare le misure fiscali previste per enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario con l’obiettivo di favorire tra l’altro, l’avviamento e la formazione allo sport dei giovani e soggetti svantaggiati …»

Al momento appare difficile prevedere in quale direzione si muoverà il Governo in materia di enti sportivi, sicuramente l’oggetto della delega sembra mettere al centro dell’attenzione più l’esercizio fisico o motorio che la pratica competitiva (agonistica) dello sport. Questo appare anche ai fini Iva, dove il recepimento delle direttive comunitarie ha indotto il legislatore italiano ad esentare le prestazioni “di sport e di educazione fisica”: l’articolo 7, comma 1, lett. b), L. 111/2023, invita, infatti, «il Governo a rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l’imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell’Unione europea». Si prevede – a grandi linee – una razionalizzazione della disciplina Iva degli Enti del Terzo Settore, a fronte delle procedure di infrazione cui l’Italia era incorsa in passato, a causa della totale esclusione, ai sensi dell’articolo 4 D.P.R. 633/1972, da imposta delle operazioni c.d. istituzionale di tali enti (che, come sappiamo, per quanto non commerciali possono avere finalità e scopo economico).

L’esigenza di coordinamento deriva anche da quanto previsto dall’articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, in tema di modifica del regime Iva da esclusione ad esenzioneper le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 683, L. 234/2021, tale disposizione sarà in vigore dall’1.7.2024: si è, quindi, attuata una penetrante modifica dell’articolo 4 D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 10 D.P.R. 633/1972, riconducendo all’interno del campo di applicazione dell’Iva, per quanto in regime di esenzione da imposta, varie prestazioni istituzionali di servizi e cessioni di beni poste in essere da enti associativi (non commerciali) verso i propri iscritti.

Che cosa accadrà quindi? Accadrà che le operazioni istituzionali rese verso gli associati potranno, da un lato, essere escluse da Irpef e, dall’altro, essere soggette a regime Iva, per quanto esenti.

Interessanti, ma sicuramente meno “dirompenti”, sono le disposizioni previste in tema di Irpef.

L’articolo 6 L. 111/2023, afferma, infatti, che il Governo è delegato a prevedere l’adozione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. g).

L’idea sottesa al testo normativo è quella di mitigare il regime tributario del passaggio di un bene da un ente profit a ente non profit; è forse prematuro comprendere nel dettaglio dove e come potrà mutare l’attuale normativa dei conferimenti di beni (soprattutto immobili), specialmente con riferimento all’allineamento dei valori reali rispetto a quelli fiscali e di bilancio.

Nella Relazione illustrativa di accompagnamento alla L. 111/2023, il Governo ha in ogni caso affermato che l’intento del criterio di delega è di introdurre norme volte ad attenuare il carico impositivo che potrebbe emergere a fronte dell’ingresso dell’ente o di un suo ramo nell’ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore e non il contrario; pertanto se un ente (o un suo ramo) si trasforma in non commerciale, il regime dovrebbe esserne agevolato, e ciò a fronte dell’impossibilità tendenziale di successiva realizzazione di un utile ed anche a fronte del regime devolutivo in caso di scioglimento dell’ente di riferimento.

Molto interessante anche l’articolo 8, L. 111/2023, che prevede il graduale superamento dell’Irap, in favore di una sovra-imposta da crearsi con evidenti finalità di gettito.

Il Governo procederà “al graduale superamento dell’imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”, e come detto istituirà una sovrimposta, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di Irap.