Passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime forfettario
di Euroconference Centro Studi TributariUn promotore finanziario in regime di contabilità semplificata fino al 31 dicembre 2022 passa al regime forfetario dal 1° gennaio 2023
Al 31 dicembre 2022 ha ancora pendente il recupero di una spesa per indennità di portafoglio clienti che deduce in quote ai sensi dell’articolo 108, comma 1, Tuir; la deduzione è stata fatta nell’anno 2019 per la quota di 1/18 (per assimilazione della predetta spesa a una sorta di avviamento), negli anni 2020, 2021 e 2022 per la quota di 1/5 (a seguito di quanto chiarito nella risposta a interpello n. 317/E/2020).
Si chiede quale sorte avranno le quote residue pendenti che non possono essere dedotte negli anni d’imposta 2023 e 2024 in quanto il contribuente si trova nel regime forfetario L. 190/2014.
In particolare, si chiede se sia corretto che dette quote residue vengano dedotte tutte nell’anno 2022, prima cioè del transito al regime forfetario, similmente alle quote delle eccedenze delle spese di manutenzione e riparazione eccedenti il 5% di anni precedenti.
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