26 Ottobre 2023

Trust e istituti affini: al via il Registro dei titolari effettivi

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il Decreto MIMIT 29.9.2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9.10.2023, inizia a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 D.M. 55/2022. In particolare, entro il prossimo 11.12.2023, i trust e gli istituti giuridici affini – al pari di quanto previsto per le società di capitali e gli enti dotati di personalità giuridica – dovranno comunicare le generalità dei loro titolari effettivi:

  • al nuovo Registro (Registro T.E.), istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
  • mediante un’apposita procedura telematica all’uopo dedicata.

Per titolare effettivo si intende, secondo la normativa antiriciclaggio, la persona fisica che possiede oppure controlla un’entità giuridica, ovvero ne risulta beneficiaria.

Con il comunicato stampa dello scorso 23.10.2023, Assofiduciaria ha ribadito la propria posizione da tempo assunta (e rappresentata anche nelle sedi istituzionali) secondo cui “Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un’attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all’esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione. Viene sostanzialmente ribadita, in linea di principio, l’esclusione dal Registro dei trust del mandato fiduciario c.d. “classico”.

Nonostante la posizione assunta da Assofiduciaria, la suddetta distinzione non è stata recepita all’interno del Manuale operativo di Unioncamere, dedicato all’adempimento in rassegna, nel contesto del quale si fa riferimento alle comunicazioni per “istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari)” esistenti e neo costituiti.

In attesa di una presa di posizione ufficiale sul tema, si rappresenta che la comunicazione del titolare effettivo all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio è effettuata con invio telematico mediante il Modello della Comunicazione Unica, utilizzando lo specifico Modulo digitale T.E., approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12.4.2023.

Nel dettaglio, per comunicare i dati del titolare effettivo è possibile utilizzare:

  • il nuovo applicativo DIRE;
  • oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.

In ogni caso, occorre aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del Servizio Telemaco e disporre, inoltre, di un dispositivo di Firma Digitale, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec), per ricevere ed inoltrare le comunicazioni alla Camera di Commercio.

L’adempimento in parola deve essere assolto dagli amministratori – e dunque dal soggetto obbligato – con pratica sottoscritta digitalmente, oppure da un intermediario abilitato, ma non potrà essere effettuato da professionisti delegati o da una società di servizi.

In tale contesto, la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva dovrà contenere i dati identificativi, nonché la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo:

In aggiunta a quanto sopra indicato, relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, dovrà essere indicato il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione del trust oppure dell’istituto giuridico affine;
  • la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico.

Nel caso delle persone giuridiche private dovrà essere riportato il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione dell’ente;
  • la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
  • l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

In tale contesto, la comunicazione in parola dovrà anche riportare l’eventuale indicazione:

  • delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi del comma 2, lett. f), secondo periodo, e del comma 4, lett. d-bis, terzo periodo, dell’articolo 21, D.Lgs. 231/2007,
  • di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) per ricevere le comunicazioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, D.Lgs. 231/2007, nella qualità di contro interessato.

A ciò si deve aggiungere anche la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza – rilasciata ai sensi dell’articolo 48 D.P.R. 445/2000 – in ordine alle sanzioni previste dalla Legislazione penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti nonché delle dichiarazioni rese.

L’accesso al Registro T.E., nonché alle informazioni ivi contenute, è consentito a tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs. 231/2007, e, previo accreditamento, ad altri soggetti portatori di interessi diffusi, nonché a tutte le Autorità di controllo.

Da ultimo, si deve evidenziare che, nonostante l’attestata piena operatività del sistema con la pubblicazione del Decreto MIMIT, restano – al netto dell’intervenuta definitiva attuazione alle norme del D.M. 55/2022– ancora ampi margini di incertezza interpretativa legati soprattutto al tema delle segnalazioni di difformità tra dati acquisiti dal sistema e quelli in possesso del richiedente e al tema della valenza non certificativa, bensì di mero supporto, delle informazioni ritraibili dalla consultazione del registro, svilendone irrimediabilmente l’attendibilità nonché l’utilità, in chiave antiriciclaggio, ai fini dell’adeguata verifica del titolare effettivo del cliente di un soggetto obbligato, ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs. 231/2007.