Attuata la riforma della disciplina dell’interpello
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariCon lo schema di D.Lgs. approvato nei giorni scorsi, è stata data attuazione all’articolo 4, L. 111/2023 (c.d. Legge delega di riforma fiscale), in merito alla revisione dello statuto dei diritti del contribuente, ivi compresa la disciplina dell’interpello. È bene ricordare che il citato articolo 4, L. 111/2023, impone al legislatore delegato il rispetto dei seguenti principi:
- ridurre il ricorso all’istituto dell’interpello, incrementando l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale;
- rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandole alle solo questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;
- subordinare, per le persone fisiche e per i contribuenti di piccole dimensioni, l’utilizzazione dell’interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
- subordinare l’ammissibilità delle istanze di interpello al pagamento di un contributo.
Dal punto di vista normativo viene riscritto l’articolo 11, L. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) che attualmente prevede cinque tipologie di interpello:
- l’interpello ordinario;
- l’interpello ordinario qualificatorio;
- l’interpello probatorio;
- l’interpello antiabuso;
- l’interpello disapplicativo.
Mentre le prime quattro fattispecie sono contenute nell’articolo 11, comma 1, L. 212/2000, l’interpello disapplicativo è disciplinato nel successivo comma 2 del medesimo articolo 11, L. 212/2000. Con il decreto attuativo sono raggruppate tutte le diverse tipologie di interpello collocate nel primo comma.
Dal punto di vista procedurale, il decreto attuativo conferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di richiedere documentazione integrativa, fermo restando il termine di 90 giorni per rispondere alle istanze (con la sospensione feriale dei termini nel mese di agosto). Tuttavia, l’Agenzia delle entrate può attendere ulteriori 60 giorni per fornire la propria risposta, qualora sia necessario ottenere un parere da altra Amministrazione, ma decorso anche tale termine la risposta deve essere rilasciata.
Per quanto riguarda gli effetti, lo schema di decreto conferma che la mancata risposta nei termini equivale a condividere la soluzione prospettata dal contribuente, così come è confermato che la risposta vincola solamente il richiedente ed è riferita all’oggetto dell’istanza.
In conformità ai principi contenuti nella legge delega, e sopra riportati, lo schema di decreto attuativo prevede l’obbligo di versamento di un contributo quale condizione di ammissibilità dell’istanza di interpello. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme, finalizzate a finanziare la formazione del personale dell’Agenzia, saranno oggetto di un apposito decreto del MEF, che dovrà tener conto:
- della tipologia di contribuente;
- del suo volume d’affari o dei ricavi;
- della particolare rilevanza della questione oggetto di istanza.
Nello schema di decreto sono previste, inoltre, le ulteriori seguenti novità (molte delle quali sono conferme di quanto già previsto):
- le istanze ammissibili sono solo quelle che affrontano questioni che non hanno già trovato una risposta in documenti interpretativi già emanati;
- le risposte non sono impugnabili;
- la presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione;
- i dati, le notizie, gli atti, i registri o i documenti non forniti a seguito di richiesta nel corso dell’istruttoria dell’istanza di interpello possono comunque essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa.
Si segnala, infine, che lo schema di D.Lgs. prevede anche la disciplina della nuova consultazione semplificata, che costituisce una sorta di banca dati cui possono accedere solamente le persone fisiche e le imprese in contabilità semplificata (comprese le società di persone e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, Tuir), e che consentirà di individuare la risposta al quesito informando il contribuente se sul tema ci sono già stati interventi o, in caso negativo, stimolando il ricorso all’interpello.