Il mantenimento degli investimenti 4.0
di Clara PolletSimone DimitriGli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali – che hanno usufruito del credito di imposta negli anni passati – devono essere monitorati, al fine di verificare l’eventuale perdita del beneficio. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1060, L. 178/2020, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione (per i beni non 4.0), ovvero a quello di avvenuta interconnessione (per i beni 4.0), i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta – eventualmente già utilizzato in compensazione – deve essere restituito dal soggetto, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano i suddetti eventi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi per cui non viene meno l’agevolazione, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe (o superiori) a quelle previste dall’allegato A alla L. 232/2016;
b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, L. 232/2016.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito (e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere precedenti), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Tale disposizione antielusiva, prevista al fine di garantire – quantomeno nel medio periodo – la stabilità e la durata degli investimenti oggetto dell’agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d’impresa o dall’esercizio dell’arte e professione. La norma intende, in altri termini, escludere dall’agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d’imposta.
Pertanto, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa (o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni) non comporta l’applicazione della disposizione citata e, quindi, la rideterminazione dell’agevolazione, proprio perché trattasi di un evento indipendente dalla volontà del beneficiario (circolare n. 9/E/2021).
Pena la revoca del beneficio, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta in rassegna sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, anche riportano sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020.
La medesima funzione è assolta dai documenti che certificano la consegna del bene (es. documento di trasporto) per i quali resta fermo il predetto obbligo; obbligo che non si estende, invece, al verbale di collaudo o di interconnessione, dal momento che tale documento riguarda univocamente i beni oggetto dell’investimento essendo, per le caratteristiche che lo contraddistingue, non attribuibile a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento. La regolarizzazione dei documenti già emessi, ma privi della richiamata dicitura, deve essere effettuata dall’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Per quanto riguarda i beni agevolati 4.0 occorre verificare (per l’utilizzo del credito di imposta) il requisito dell’interconnessione, il quale può intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione. In tal caso, l’agevolazione non viene meno sempreché:
- le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e;
- il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta.
Al riguardo, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti richiesti, per tutto il periodo di fruizione dei benefici.