Titolare effettivo e i nuovi chiarimenti del Mef
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365Lo scorso 20.11.2023, sono state pubblicate dal Mef, Banca d’Italia e Uif, delle nuove Faq che, sebbene abbiano dissipato alcuni dubbi sul tema dell’individuazione del Titolare Effettivo (TE), permangono ancora talune incertezze, che potrebbero motivare il legislatore a rinviare la scadenza fissata per il prossimo 11.12.2023 (si parla di una possibile proroga al 6.2.2024, ovviamente da confermare).
Di seguito si passano in rassegna le principali questioni interpretative poste dagli operatori in occasione dei convegni di approfondimento sulla procedura di comunicazione, fermo restando che la sensazione che si ritrae dall’intera vicenda è che l’individuazione della Titolarità Effettiva non sia affidata ad una normativa certa ed univocamente applicabile, ma sussistono ancora ampi spazi di arbitrarietà e valutazioni soggettive che potrebbero portare a scelte difformi l’un caso rispetto all’altro.
Peraltro, nelle Faq pubblicate da UnionCamere si affermava apertamente che venivano accettate diverse interpretazioni (es. nel caso di società partecipata da altra società) che avrebbero portato a identificare diversi Titolari Effettivi a seconda del soggetto incaricato alla individuazione. Tale risposta era stata dichiarata valida fino a quando il Mef non avrebbe diramato istruzioni ufficiali (parte delle quali pubblicate con le Faq 20.11.2023), e quindi ora si pone il problema (irrisolto) di cosa fare, laddove la pratica sia stata inoltrata prima del 20.11.2023, utilizzando chiavi interpretative diverse da quelle risultanti dalle Faq di ultima pubblicazione; ovviamente il dubbio è se sia necessario eseguire un nuovo invio, uniformandosi ai chiarimenti resi lo scorso 20.11.2023, oppure se, al contrario, l’individuazione eseguita prima del 20.11.2023 sia da considerare corretta, anche se difforme dai contenuti delle nuove Faq del Mef.
Il ruolo del curatore Fallimentare
Due risposte nel documento del 20.11.2023 sono dedicate al tema del Titolare Effettivo nelle società fallite. In primo luogo, emerge che non vi sono esoneri specifici per questi soggetti e che il Titolare effettivo vada individuato con le normali regole di cui all’articolo 20, D.Lgs. 231/2007, applicate alla società fallita. Sicché, se la società fallita fosse una Srl detenuta al 50% da due soci persone fisiche, questi due soggetti sarebbero titolari effettivi, cioè i soci presenti al momento dell’avvio della procedura concorsuale. Ciò che è meno chiaro, tuttavia, è capire su chi gravi l’onere di firmare la dichiarazione di titolarità effettiva. Ciò in relazione al fatto che sia le istruzioni di UnionCamere, sia il software applicativo non citano il curatore fallimentare tra i soggetti tenuti all’adempimento (mentre citano, ad esempio, il commissario giudiziario), quindi si è formato un orientamento molto diffuso tra i curatori che sostiene l’insussistenza dell’obbligo in capo agli stessi. L’alternativa sarebbe che si attivassero gli amministratori che, tuttavia, con la procedura fallimentare, sono stati esautorati dai loro compiti di governance, oltre a rimarcare il fatto che in molti casi essi sono irreperibili e/o comunque non disposti ad eseguire l’adempimento in rassegna. Vero è che il curatore potrebbe comunque firmare la comunicazione qualificandosi con un ruolo generico il che permette di inoltrare la dichiarazione (le Faq sul punto lo definiscono “esecutore”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett p), D.Lgs. 231/2007). Ad ogni modo, un intervento chiarificatore definitivo, sembra più che necessario.
Gli Enti ecclesiastici
Nella Faq n. 5 del 20.11.2023, il Mef afferma che gli Enti ecclesiastici che siano civilmente riconosciuti (e quindi dotati di personalità giuridica) soggiacciono all’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo, mentre tale obbligo non sussiste per gli stessi Enti che non siano civilmente riconosciuti. Vale la pena sottolineare che questa tesi è apertamente in contrasto con la nota della Cei del 10.10.2023 con cui la Conferenza Episcopale ha affermato: “A motivo del peculiare regime e della speciale disciplina giuridica gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono ricompresi nel perimetro soggettivo indicato nel decreto legislativo del2007 n. 231 e nel d. m. del marzo 2022, n. 55 e non sono, pertanto, tenuti all’obbligo di iscrizione e alle relative comunicazioni introdotte e previste a seguito dell’istituzione del Registro dei titolari effettivi.
La catena partecipativa
Uno dei temi più sollecitati dagli operatori è l’individuazione del titolare effettivo nel caso di catena partecipativa, posto che sul punto erano state fornite almeno tre diverse interpretazioni (Studio n. 1/23 del Notariato, Linee Guida CNDCEC maggio 2019 e altra dottrina citata nelle Faq di UnionCamere).
Con la Faq n. 7 del 20.11.2023, il Mef sembra trovare conferma la cosiddetta “terza tesi” che era stata proposta nelle Faq di UnionCamere. In base a questa tesi, il socio della società partecipante è titolare effettivo della società partecipata, laddove la partecipante detenga nella società partecipata (denominata società cliente) una quota superiore al 25%. Se ciò si manifesta, allora il socio persona fisica della società partecipante, che esercita il controllo, ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., sulla partecipante stessa, diventa il titolare effettivo della società cliente. Per esemplificare il caso, poniamo che la società Alfa Srl (società cliente) sia partecipata da due soci persone fisiche al 30% ciascuna e da Beta Srl al 40%. Beta Srl è partecipata a sua volta da X al 49% e da Y al 51%. Il requisito del controllo su Beta è detenuto da Y che a questo punto diventa titolare effettivo di Alfa (e ciò anche se utilizzando il criterio del demoltiplicatore egli non avrebbe una quota superiore al 25% in Alfa poiché 51x 40 = 20,4). In base a questa tesi, che andrebbe confermata in modo esplicito, il socio X non sarebbe titolare effettivo di Alfa in quanto pur detenendo una quota oggettivamente significativa in Beta (più del 50%) non esercita il controllo su Beta; quest’ultima tesi era stata sostenuta, invece, nelle Linee Guida del CNDCEC del maggio 2019).
Criteri scalari
Infine, va sottolineato (ma si trattava di un punto assodato) che, in base alla lettera dell’articolo 20, D.Lgs 231/2007, i tre criteri di identificazione (proprietà, controllo, rappresentanza) devono essere esaminati con un rigido ordine di successione per cui: prima si esamina la sussistenza del criterio di proprietà, ove questo non sia soddisfatto si passa al criterio del controllo e, infine, ove nemmeno questo criterio sia soddisfatto, si passa a quello residuale della rappresentanza. Pertanto, il ricorso ai criteri del controllo e della rappresentanza è subordinato alla impossibilità di soddisfare i criteri precedenti.