1 Dicembre 2023

Determinazione del fringe benefit per la concessione di autoveicoli in uso promiscuo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Per alcune tipologie di beni e servizi concessi ai dipendenti, il legislatore ha stabilito, in deroga al criterio del valore normale, speciali regole di determinazione forfettaria dei valori da assoggettare a tassazione. Tra le diverse tipologie di compensi in natura che concorrono al reddito in base a metodi convenzionali (e non in base al valore normale) si annovera la concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autovetture, motocicli e i ciclomotori nella disponibilità del datore di lavoro. Infatti, con riferimento a tale tipologia di benefit, l’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir, prevede una modalità forfettaria di determinazione del reddito in natura in capo al dipendente, variabile in relazione alla tipologia di mezzo e di alimentazione dello stesso (favorendo i mezzi con basse emissioni).

La regola generale prevede che si debba aver riguardo al 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe Aci, al netto di eventuali importi trattenuti al dipendente. Va precisato che la previsione di imponibilità del “fringe benefit”, nella misura prescritta nel contesto della citata disposizione di legge, si applica solamente nell’ipotesi di assegnazione in uso promiscuo dei veicoli indicati all’articolo 54, comma 1, lett. a), c) e m), D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada).

L’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali. In particolare, il fatto di consentire l’uso promiscuo, da intendere nell’accezione predetta, dà modo al dipendente (o all’amministratore) di farne l’impiego che crede. In buona sostanza, il veicolo può essere utilizzato, oltre che per esigenze lavorative, anche per percorsi casa-lavoro e viceversa, per percorrenze nelle ore serali, per viaggi nei fine settimana o nelle vacanze. Secondo quanto affermato dalla circolare n. 48/E/1998si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro”.

Come anticipato, ai fini della quantificazione del “fringe benefit”,  occorre fare riferimento alle tabelle nazionali predisposte dall’ACI e che devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31.12 di ciascun anno, a valere per l’anno successivo. Si sottolinea che, poiché la percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore del veicolo utilizzato in modo promiscuo è determinata su base annua, l’importo da far concorrere alla formazione del reddito deve essere ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Qualora il dipendente versi all’impresa (anche mediante trattenuta) una somma di denaro a fronte dell’impiego dell’auto (canone di uso o rimborso spese), l’importo del “fringe benefit”, determinato facendo riferimento agli importi indicati nella relativa tariffa chilometrica ACI, dovrà essere decurtato in misura corrispondente. Si ricorda, a tale proposito, che nel valorizzare il “fringe benefit”:

  • l’importo addebitato al lavoratore o dallo stesso corrisposto per l’utilizzo promiscuo del veicolo deve essere computato al lordo dell’Iva;
  • se oltre al veicolo vengono messi a disposizione del dipendente altri beni o servizi accessori all’uso del mezzo (ad esempio, il box per custodire l’auto), gli stessi devono essere separatamente valutati per stabilire l’importo da assoggettare a tassazione.

L’ammontare che sarà sottoposto a ritenuta fiscale deve pertanto essere determinato al netto delle somme eventualmente addebitate al dipendente per l’utilizzo dell’auto. Resta ovviamente inteso che, se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente (comprensivo dell’Iva) dovesse essere pari o superiore all’ammontare risultante dalla tabella ACI, il “fringe benefit” risulterà azzerato e nessun obbligo di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta sorge in capo al datore di lavoro.