Più tempo per il pagamento del secondo acconto delle imposte
di Laura MazzolaIl legislatore, con l’articolo 4, comma 1, D.L. 145/2023 (denominato “Decreto Anticipi”), ha previsto il differimento, per il solo periodo di imposta 2023, del pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, a favore di una determinata platea di contribuenti, vale a dire le persone fisiche titolari di partita Iva che, nell’anno 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi fino a euro 170.000. In particolare, la scadenza del 30.11.2023 è rinviata al 16.1.2024, ma soltanto in relazione alle imposte, e non per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail.
In alternativa al pagamento in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, il contribuente può procedere al versamento in cinque rate mensili di pari importo, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese a decorrere dal 16.1.2024. In caso di rateazione, le scadenze da rispettare risulteranno essere le seguenti:
- martedì 16.1.2024;
- venerdì 16.2.2024;
- lunedì 18.3.2024 (in quanto il 16.3.204 cade di sabato);
- martedì 16.4.2024;
- giovedì 16.5.2024.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, D.Lgs. 241/1997. In particolare, tali interessi sono nella misura del 4 %, come indicato anche all’interno del Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 9.11.2023, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda e così via. Ne deriva che le percentuali da applicare, in base al numero della rata, sono le seguenti:
- 0,33 % per la rata in scadenza il 16.2.2024;
- 0,66 % per la rata in scadenza il 18.3.2024;
- 0,99 % per la rata in scadenza il 16.4.2024;
- 1,32 % per la rata in scadenza il 16.5.2024.
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati con l’imposta, ma devono essere versati separatamente, tramite l’utilizzo del codice tributo 1668.
Si ponga l’ipotesi di un professionista che, in relazione al secondo acconto dell’Irpef dovuto, decide di procedere al versamento rateizzato per un importo pari a 2.500 euro.
Tale soggetto deve versare gli importi riportati in tabella.
RATA | SCADENZA | % INTERESSI | IMPOSTA | INTERESSI | TOTALE RATA |
1 | 16.1.2024 | 0,00 | euro 500,00 | – | euro 500,00 |
2 | 16.2.2024 | 0,33 | euro 500,00 | euro 1,65 | euro 501,65 |
3 | 18.3.2024 | 0,66 | euro 500,00 | euro 3,30 | euro 503,30 |
4 | 16.4.2024 | 0,99 | euro 500,00 | euro 4,95 | euro 504,95 |
5 | 16.5.2024 | 1,32 | euro 500,00 | euro 6,60 | euro 506,60 |
Si evidenzia, a conclusione del presente intervento, che i soggetti che non possono avvalersi di tale proroga sono:
- le persone fisiche titolari di partita Iva che, nell’anno 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 170.000 euro;
- le persone fisiche non titolari di partita Iva;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche, ossia le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali e non commerciali.