L’uscita dal forfettario e l’entrata nella flat tax
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’uscita dal regime forfettario nel corso del 2023, per superamento della soglia di euro 100.000 di ricavi/compensi, consente al contribuente di fruire della flat tax incrementale del 15%, se il reddito del 2023 è superiore al maggior reddito del triennio 2020 – 2022. È quanto emerge dalla combinazione delle normative (e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/E/2023 e circolare n. 18/E/2023), in merito alla disciplina del regime forfettario (come modificata dalla legge di Bilancio 2023) e sulla flat tax incrementale (introdotta per il solo periodo d’imposta 2023 dalla stessa Legge di Bilancio 2023).
In relazione al regime forfettario, la Legge di bilancio 2023 ha previsto l’ipotesi di uscita immediata dal regime di vantaggio, qualora la persona fisica esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo superi, nel corso del periodo d’imposta, la soglia di euro 100.000 di ricavi/compensi (ferma restando l’uscita dall’anno successivo a seguito del conseguimento di ricavi/compensi eccedenti l’importo di euro 85.000, ma inferiori a euro 100.000). Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/E/2023, lo “splafonamento” nel corso del 2023 della soglia di euro 100.000 comporta che il reddito del periodo d’imposta 2023 deve determinarsi secondo le regole ordinarie, ossia contrapponendo ai ricavi/compensi i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta (questi ultimi al netto dell’Iva solo se sugli stessi spetti la rettifica della detrazione).
Sul fronte flat tax incrementale, si ricorda preliminarmente che si tratta di un’agevolazione il cui ambito applicativo è simile a quello previsto per il regime forfettario, in quanto è accessibile alle sole persone fisiche esercenti attività d’impresa e/o di lavoro autonomo, in relazione all’incremento di reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) dichiarato per il periodo d’imposta 2023, rispetto al maggior reddito dichiarato in uno dei tre periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022 (cd. “reddito di riferimento”), decurtato di un importo pari al 5% (da applicarsi sul reddito di riferimento). L’incremento, sul quale si applica l’imposta sostitutiva (Irpef ed addizionali) del 15%, trova poi il limite massimo di euro 40.000, con conseguente applicazione dell’Irpef ordinaria sulla parte eccedente del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al reddito agevolato.
Nella circolare n. 18/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha correttamente precisato che per i contribuenti che nel 2023 fruiscono del regime forfettario non è ovviamente applicabile la flat tax incrementale del 15%, in quanto tale aliquota è già applicabile sul reddito determinato con le regole del regime di vantaggio. Tuttavia, qualora nel 2023 il contribuente fuoriesca dal regime forfettario per superamento della soglia di ricavi/compensi di euro 100.000, per tale periodo d’imposta torna applicabile la flat tax incrementale, qualora sia presente un differenziale positivo tra:
- il reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) del 2023;
- il reddito di riferimento.
La stessa Agenzia ha poi chiarito che nulla osta all’applicazione della flat tax incrementale, qualora nel triennio di riferimento il contribuente abbia applicato, per uno o più periodi d’imposta, il regime forfettario.
Si consideri il seguente esempio: il sig. Rossi, agente di commercio, ha adottato il regime forfettario nel triennio 2020 – 2022, dichiarando rispettivamente redditi per euro 30.000 (2020), euro 45.000 (2021) e euro 50.000 (2022). In data 20.12.2023 ha incassato una fattura che ha portato al superamento della soglia di euro 100.000, con conseguente uscita dal regime di vantaggio già per il periodo d’imposta 2023 e obbligo di determinazione del reddito con le modalità ordinarie. Supponendo che nel 2023 il reddito d’impresa ammonterà ad euro 60.000, sarà possibile applicare:
- il 15% di imposta sostitutiva sull’importo di euro 7.500 (differenza euro 60.000 e il reddito di riferimento di euro 50.000 decurtato del 5%) e;
- l’Irpef ordinaria sulla restante parte del reddito di euro 52.500.