8 Gennaio 2024

Il divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitario

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

In data 28.12.2023, il Consiglio dei ministri ha approvato il D.L. 215/2023, pubblicato nella G.U. 303/2023, recante Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Con il Comunicato stampa n. 64/2023 il Consiglio dei ministri ha reso noto il contenuto del testo normativo, relativo alla proroga dei termini in prossima scadenza collegati ai seguenti ambiti:

  • pubblica Amministrazione;
  • interno;
  • economia e finanze;
  • salute;
  • istruzione e merito;
  • università e ricerca;
  • cultura;
  • infrastrutture e trasporti;
  • affari esteri e cooperazione internazionale;
  • difesa;
  • giustizia;
  • ambiente e sicurezza energetica;
  • agricoltura, sovranità alimentare e foreste;
  • sport;
  • cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
  • editoria;
  • fondo complementare al PNRR aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016;
  • previdenza.

Per quanto riguarda l’ambito relativo all’economia e alle finanze, è stata, tra le altre, prevista la proroga, a tutto il 2024, del divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche (operazioni B2C).

Specificatamente, l’articolo 3, comma 3, D.L. 215/2023, interviene sull’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, che prevede, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, il divieto di emissione di fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare appunto al Sistema TS.

Il predetto regime di esonero era stato originariamente introdotto, a tutela della privacy dei pazienti, per il solo anno 2019 e, di seguito, di volta in volta prorogato per i successivi anni dal 2020 al 2023.

In altre parole, resta in vigore il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate, in capo ai:

  • soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema, di cui all’articolo 10-bis, D.L. 119/2018;
  • soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, di cui all’articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018.

Si evidenzia che il citato articolo 10-bis, D.L. 119/2018, definisce chiaramente l’ambito soggettivo del divieto di fatturazione elettronica, riferendosi agli operatori che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Tale divieto deve essere osservato anche da tutti i soggetti in regime forfettario e dagli enti di cui alla L. 398/1991, quali le associazioni senza fini di lucro.

Di converso, il divieto non opera in riferimento alle prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica (operazioni B2B); infatti, per tali prestazioni è dovuta la fattura elettronica via SdI, indipendentemente dal fatto che siano rese materialmente nei confronti delle persone fisiche.

In merito, si rileva che, incorre nella violazione di omessa fatturazione il soggetto che, interpretando erroneamente la portata del divieto in esame, emette il documento in formato cartaceo.

Infine, si rileva un’ulteriore novità, introdotta con la conversione in legge del D.L. 145/2023 (cosiddetto “Decreto anticipi”), in base alla quale è stato eliminato l’obbligo, che avrebbe dovuto entrare in vigore a decorrere dall’1.1.2024, di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS.