Qualificazione fiscale dei redditi dei lavoratori sportivi dilettanti
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariDallo scorso 1.7.2023, i redditi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo possono qualificarsi come redditi di lavoro dipendente o come redditi di lavoro autonomo, e non più come redditi diversi. È quanto emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, recante la riforma dello sport, il cui articolo 25 stabilisce che “è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”. Successivamente, a seguito di correzioni apportate al D.Lgs. 36/2021, è incuso nel concetto di lavoratore sportivo “anche ogni tesserato (….) che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”. Sono, quindi, inclusi tra i lavoratori sportivi, anche i general manager, gli osservatori, i segretari generali, ecc., quali figure già previste in alcuni regolamenti e sempre più centrali e importanti nell’ambito del lavoro sportivo. Dal punto di vista della qualificazione civilistica del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti, lo stesso articolo 25, al comma 2, D.Lgs. 36/2021, prevede che, a seconda dei casi, il rapporto si può qualificare come di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
In coerenza con la qualificazione civilistica dei rapporti di lavoro, in ambito fiscale, l’articolo 52, comma 2-bis, D.Lgs. 36/2021, abroga l’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir, con la conseguenza che i corrispettivi incassati da un lavoratore sportivo non potranno più essere annoverati tra i redditi diversi, essendo in ogni casi riconducibili ad un reddito di lavoro (dipendente o autonomo). In ambito dilettantistico, l’articolo 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021, introduce una presunzione (relativa) secondo cui il rapporto di lavoro deve intendersi autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, qualora vi siano i seguenti presupposti:
- la durata delle prestazioni non supera le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive);
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni (o degli enti di promozione sportiva o delle discipline sportive associate).
Ai fini fiscali, in presenza contemporanea di queste due condizioni in capo al medesimo committente (tipicamente presenti negli sport di squadra), il reddito percepito dal lavoratore sportivo è inquadrato tra quelli assimilati al lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, Tuir. Resta ferma la qualificazione del reddito nell’ambito del lavoro dipendente tipico in presenza dei requisiti tipici della subordinazione, con conseguente applicazione delle regole di cui all’articolo 49 Tuir.
La qualificazione fiscali dei redditi percepiti dal lavoratore sportivo dilettante cambia qualora lo stesso (tipicamente l’atleta) sia uno sportivo per professione abituale nell’ambito di uno sport individuale, nel qual caso il reddito deve essere ricondotto nell’ambito di quelli di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 Tuir (con conseguente obbligo di apertura della partita Iva). Infine, sempre nell’ambito degli sport individuali, si può configurare una terza ipotesi (residuale) per i lavoratori sportivi che non svolgono l’attività per professione abituale, nel qual caso di rende applicabile la previsione di cui all’articolo 53, comma 2, lett. a), Tuir (inserita dall’articolo 51, comma 2, lett. c), D.Lgs. 36/2021) che annovera tra gli altri redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.