Canone speciale RAI dovuto entro il prossimo 31.1.2024
di Alessandro BonuzziIl canone radiotelevisivo speciale ha natura tributaria ed è dovuto per anno solare dalle imprese che detengono radio, TV e in generale apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi, in locali pubblici o aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, a norma dell’articolo 27, R.D.L. 246/1938, e dell’articolo 2, D.L.L. 458/1944.
La modifica normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di canone televisivo, che ha previsto la riscossione dello stesso con addebito sulle fatture relative all’utenza elettrica, non ha riguardato il canone speciale, per il quale resta in vigore:
- la tradizionale modalità di pagamento mediante i bollettini di conto corrente postale 2105;
- la domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI;
- il bonifico bancario/postale presso l’Iban IT75O0760101000000000002105.
La debenza del tributo riguarda gli esercenti attività d’impresa, quindi:
- gli imprenditori individuali;
- le imprese familiari;
- le società commerciali;
- gli enti commerciali;
- gli enti non commerciali che svolgono in via non prevalente un’attività commerciale.
Ne sono esclusi, invece, i lavoratori autonomi e, ovviamente, le persone fisiche privati consumatori; invero, i professionisti sarebbero idealmente inclusi nel perimetro dell’obbligazione, tuttavia, il fatto di non operare in locali aperti al pubblico li esonera dall’assoggettamento al canone speciale.
Dal punto di vista oggettivo, il presupposto impositivo è rappresentato dalla detenzione dell’apparecchio, a nulla rilevando l’eventuale destinazione ad usi diversi dalla visione e/o ascolto di programmi radiotelevisivi, come avviene, ad esempio, nel caso in cui l’apparecchio televisivo è utilizzato per la mera proiezione di immagini pubblicitarie.
Peraltro, il canone speciale fa esclusivo riferimento all’indirizzo indicato nell’intestazione, con la conseguenza che, qualora l’impresa operi in più sedi è dovuto un canone speciale per ciascuna unità locale presso la quale è detenuto almeno un apparecchio radiotelevisivo. Perdipiù, in caso di svolgimento di un’attività stagionale, non è possibile né sospendere temporaneamente la debenza del canone, né chiederne una riduzione; non è previsto, infatti, un ricalcolo del tributo in ragione del periodo di apertura limitato della sede in cui è svolta l’attività.
Con la nota n. 12991/2012 e la successiva nota n. 9668/2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto modo di chiarire che è da ritenere “atto o adattabile” alla ricezione di programmi radiotelevisivi e, dunque, assoggettabile al pagamento del canone speciale, l’apparecchio dotato almeno del sintonizzatore idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio radiotelevisivo. Pertanto, ad esempio, i computer, gli smartphone, i tablet non costituiscono apparecchi televisivi se privi di sintonizzatore.
Per ciascun anno solare le scadenze di versamento del tributo sono fissate come da tabella qui di seguito.
Modalità di pagamento | Termine di pagamento | |||
Unica soluzione | 31 gennaio | |||
2 rate semestrali | 31 gennaio | 31 luglio | ||
4 rate trimestrali | 31 gennaio | 30 aprile | 31 luglio | 31 ottobre |
Pertanto, con riferimento all’anno 2024, il pagamento del canone speciale o della sua prima rata scade in data 31.1.2024. Resta ferma la valenza del principio generale in materia di versamento dei tributi, secondo cui, laddove il termine ordinario scada di sabato o in un giorno festivo, la scadenza del pagamento slitta al primo giorno lavorativo successivo.
L’omesso o il tardivo versamento del tributo è punito con una sanzione che va da euro 103,29 a euro 516,45. La violazione può essere sanata, comunque, sfruttando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.
Si ricorda, infine, che:
- il Legislatore con il D.L. 201/2011 ha introdotto l’obbligo da parte delle imprese interessate di indicare in dichiarazione dei redditi i dati relativi al canone speciale RAI al fine di poterne verificare il versamento;
- l’importo del canone speciale è deducibile dal reddito d’impresa, sempreché inerente all’attività esercitata.