Il regime di trasparenza dei soggetti Irpef
di Alessandro BonuzziIl regime della trasparenza nell’attribuzione del reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo prodotto dai soggetti Irpef in forma associata, è regolato dall’articolo 5 Tuir. Con ciò si deve intendere che il reddito è imputato a ciascun socio, associato o comunque partecipante, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Per le società di persone, le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci a meno che non siano diversamente determinate tramite:
- atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione oppure;
- atto pubblico o scrittura privata autenticata che abbia data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
Invero, per individuare correttamente l’effetto della decorrenza dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, diverso da quella di costituzione, sulle quote di partecipazione agli utili dei soci, occorre differenziare:
- il caso in cui alla modifica dei patti sociali consegua una variazione della compagine sociale, ossia si verifichi una modifica delle quote di partecipazione agli utili connessa all’uscita di vecchi soci (per cessione, recesso, decesso, ecc.) oppure all’entrata di nuovi soci;
- dal caso in cui alla modifica dei patti sociali consegua una variazione delle quote di partecipazione agli utili intervenuta tra i soci esistenti.
Infatti, la variazione delle quote di partecipazione agli utili conseguente alla modifica della compagine sociale, produce effetto dallo stesso periodo d’imposta di stipula dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Quindi, l’atto stipulato in data 28.12.2023 che comporta l’ingresso di un nuovo socio in società ha effetto sulle quote di partecipazione agli utili già del periodo d’imposta 2023.
Diversamente, laddove la modifica dei patti sociali riguardi solo le quote di partecipazioni agli utili e non modifichi la compagine sociale, la stessa ha effetto dall’anno successivo a quello di avvenuta stipula. Ne deriva che l’atto stipulato in data 28.12.2023 che comporta la variazione delle percentuali di partecipazione agli utili ha effetto sulle stesse del periodo d’imposta 2024.
Si ipotizzi che al 31.12.2022 il capitale sociale della Alfa e Beta Sas sia detenuto dai soci Alfa (40%), Beta (40%) e Gamma (20%). In data 1.12.2023 il socio Gamma cede la metà della propria quota al socio Alfa e l’altra metà al nuovo socio Rossi. Il reddito del periodo d’imposta 2023 deve essere imputato ai soci secondo le nuove percentuali di partecipazioni agli utili e quindi: Alfa 50% (→ 40% + 10%), Beta (40%) e Rossi 10%.
Si ipotizzi, invece, che al 31.12.2022 il capitale sociale della Verdi e Bianchi Sas sia detenuto dai soci Verdi (40%) e Bianchi (60%). In data 30.9.2023 il socio Verdi cede al socio Bianchi una quota corrispondente al 10% del capitale sociale. Il reddito del periodo d’imposta 2023 deve essere imputato ai soci sulla base delle vecchie percentuali di partecipazione agli utili (40% e 60%). Le nuove percentuali (30% e 70%) avranno, infatti, effetto dalla ripartizione del reddito del periodo d’imposta 2024.
Nell’impresa familiare il reddito prodotto è ripartito tra il titolare e ciascun collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, per un importo complessivamente non superiore al 49% del suo ammontare. Le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori sono individuate a consuntivo, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa, fermo restando che al titolare spetta almeno il 51%. Gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori si producono con decorrenza differenziata. In particolare:
- nel caso dell’impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, gli effetti fiscali decorrono dallo stesso periodo d’imposta, a condizione che l’atto di enunciazione dell’impresa familiare sia registrato entro 20 giorni dalla stipula;
- nel caso in cui l’impresa individuale sia già esistente e l’impresa familiare venga enunciata in un momento successivo, gli effetti fiscali si producono dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto. Quindi, se l’atto viene stipulato entro il 31.12.2023, l’attribuzione di una quota del reddito d’impresa al collaboratore decorre dal periodo d’imposta 2024;
- nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in un’impresa individuale già esistente, gli effetti fiscale sono differiti all’anno successivo a quello di avvenuta modifica dell’atto;
- nel caso di cessazione, da parte di un collaboratore, dell’attività prestata nell’impresa familiare nel corso dell’anno, allo stesso è comunque attribuita una quota di reddito proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno medesimo. I requisiti della continuità e prevalenza dell’attività svolta, peraltro, devono essere verificati con riferimento al periodo antecedente la cessazione.
Venendo, infine, alle associazioni professionali, l’atto o la scrittura privata autenticata con il quale determinare o modificare le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associato, quindi ben oltre la chiusura del periodo d’imposta di riferimento. Ciò in ragione del principio secondo cui le quote di partecipazioni agli utili sono determinate in base alle prestazioni svolte da ciascuno associato nel periodo d’imposta.