12 Gennaio 2024

Costo delle assunzioni maggiorato per il 2024

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Per gli incrementi occupazionali che avverranno nel 2024, rispetto al precedente periodo d’imposta, le imprese ed i professionisti potranno fruire di una maggiorazione del costo sostenuto del 20%, portando, quindi, ad una deduzione complessiva del 120% del costo del personale dipendente “eccedente”. È quanto previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 216/2023 (in attuazione della L. 111/2023) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Con un successivo D.M. saranno definite, invece, le relative disposizioni attuative.

Secondo quanto si legge nella citata disposizione, la maggiorazione in esame spetta solamente in relazione al costo del lavoro dei nuovi assunti nel corso del periodo d’imposta 2024. Trattandosi di un’anticipazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lett. g, L. 111/2023 (Legge delega), il legislatore, nel frattempo, intende introdurre l’incentivo già per il 2024, per poi inserire una norma a regime (anche per i periodi d’imposta successivi) che tenga conto del riordino di tutti gli incentivi e delle agevolazioni fiscali.

Dal punto di vista soggettivo, l’agevolazione compete a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. Rientrano, quindi, nell’ambito applicativo dell’agevolazione, non solo le società di capitali e le società di persone, ma anche le imprese individuali, nonché coloro che svolgono un’attività di lavoro autonomo in forma individuale o associata. È bene osservare che viene richiesto lo svolgimento dell’attività nel periodo d’imposta per almeno 365 giorni, con la conseguenza che per impese costituite nel corso del 2023 non potranno fruire dell’agevolazione per le nuove assunzioni avvenute nel 2024. Sono in ogni caso escluse:

  • le imprese in liquidazione ordinaria o giudiziale, nonché;
  • le imprese che abbiamo fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d’impresa previsti dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi).

Per quanto riguarda il calcolo dell’agevolazione, la norma non è così agevole, in quanto in primo luogo è richiesto di verificare che, nell’esercizio 2024, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore rispetto a quello mediamente occupato nell’esercizio 2023. Una volta verificato questo prerequisito, il costo su cui calcolare la maggiorazione del 20% è il minore tra i due seguenti:

  • quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
  • l’incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nella voce B numero 9) del conto economico dell’esercizio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.

In buona sostanza, nonostante lo scopo della norma sia incentivare le imprese che assumono nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato, allo stesso tempo è richiesto il mantenimento dei livelli occupazionali anche delle altre categorie di dipendenti (ad esempio quelli a tempo indeterminato), pena una riduzione dell’importo su cui calcolare la maggiorazione.

Allo scopo di incentivare l’assunzione di dipendenti ritenuti maggiormente da tutelare (disabili, donne con figli, donne vittime di violenza, ecc.), la norma prevede l’applicazione di un coefficiente di maggiorazione (che non potrà superare il 10%) su entrambi i parametri rilevanti per la determinazione dell’importo da maggiorare. Tali coefficienti saranno stabiliti da appositi decreti ministeriali.

In merito alle regole di imputazione del costo del personale dipendente, quale base di calcolo della maggiorazione, è necessario riferirsi alle regole concretamente applicabili dal soggetto interessato per la determinazione del reddito. Pertanto, mentre per le imprese in contabilità ordinaria si deve aver riguardo al criterio di competenza, per le imprese in semplificata e per i professionisti il criterio da applicare è quello di cassa, e quindi in base al costo effettivamente sostenuto. Si segnala, infine, che l’ultimo comma, dell’articolo 4, D.Lgs. 216/2023, stabilisce che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto:

  • per il periodo d’imposta 2024 non si tiene conto dell’agevolazione in esame;
  • per il periodo d’imposta 2025 si deve assumere, quale imposta del periodo “storica” quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione.