19 Gennaio 2024

Forma giuridica in agricoltura e ricadute fiscali

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Al comparto agricolo, da un punto di vista fiscale (ma non solo), è riservato un particolare regime che spesso viene classificato quale regime agevolato, ma che molte volte, nella realtà, si sostanzia in una semplificazione rispetto al sistema ordinario previsto per la generalità dei contribuenti. In tal senso, deve essere letto, ad esempio, il regime speciale Iva, contenuto negli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972.

Al contrario, è indubbio come la c.d. piccola proprietà contadina, prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, rappresenti un regime agevolativo, in ragione dell’abbattimento delle imposte indirette previsto per la compravendita di terreni da parte di coltivatori diretti e Iap (imprenditori agricoli professionali).

Tuttavia, non tutti i regimispeciali” previsti per gli operatori del comparto primario si applicano automaticamente in quanto, in determinate fattispecie, non risulta più sufficiente essere imprenditori agricoli ex articolo 2135, cod. civ., essendo necessario possedere ulteriori requisiti, sia in termini di forma giuridica adottata, sia di ulteriori qualifiche richieste.

Del resto, molte regole specifiche previste per il comparto agricolo ruotano intorno a una figura centrale rappresentata dal coltivatore diretto, ovverosia da colui che si dedica fattivamente, utilizzando la propria forza lavoro e quella della sua famiglia, nelle attività contemplate dall’articolo 2135, cod. civ..

Ecco che allora risulta fondamentale, in sede di prospettazione di una nuova iniziativa imprenditoriale nel settore agricolo, valutare attentamente quale sia la forma migliore da utilizzare in ragione delle ricadute di natura fiscale.

Partendo dal comparto delle imposte dirette, è necessario suddividere i soggetti tra quelli che per natura dichiarano, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, un reddito agrario, ai sensi dell’articolo 32, Tuir, e quelli che, al contrario, per definizione producono sempre un reddito di impresa.

Nel primo gruppo rientrano le ditte individuali (comprensive delle imprese di famiglia), le società semplici e gli enti non commerciali; soggetti che, come anticipato, al rispetto dei requisiti richiesti, per definizione dichiarano un reddito fondiario non potendo, tra l’altro optare per altre forme impositive.

Nel secondo gruppo, è necessario procedere a un’ulteriore suddivisione tra coloro che, pur dichiarando un reddito di impresa, nel caso in cui abbiano i requisiti di società agricola, di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, possono, per effetto di quanto previsto dal comma 1093, della Legge finanziaria per il 2007, optare per la determinazione del reddito, che rimane di impresa, secondo le regole catastali dell’articolo 32, Tuir (Sas, Snc, Srl e cooperative) e coloro che, al contrario, non hanno tale facoltà (Spa e Sapa), a prescindere dalla qualifica di società agricole.

Discorso diverso ai fini Iva; infatti, in questo caso, per applicare il regime previsto dagli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972 (che si ricorda sono i regimi ordinari), è sufficiente rispettare i parametri richiesti dall’articolo 2135, cod. civ., a nulla rilevando la forma giuridica adottata. In realtà, poiché secondo la Direttiva 2006/112/CE “è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese, in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione” (Considerando 49) viene, di fatto, introdotto un parametro dimensionale che, tuttavia, in Italia non è stato recepito.

Quando l’analisi si sposta sull’imposizione indiretta connessa agli acquisti di terreni ed eventuali immobili pertinenziali, l’asticella posta dal Legislatore si alza, in quanto non è più sufficiente essere imprenditori agricoli ed eventualmente, nell’ipotesi di esercizio in forma societaria, essere società agricole, ma è necessario essere qualificati o equiparati ai coltivatori diretti (o agli Iap).

Ecco che allora, analizzando le forme societarie (ed a seconda di quella prescelta), il requisito richiede la partecipazione di coltivatori diretti (o Iap) nella compagine societaria, a differenti livelli. In particolare, nel caso:

  • di società di persone, è necessario che almeno un coltivatore diretto (o uno Iap) sia socio;
  • di Srl, è sufficiente che almeno un coltivatore diretto (o uno Iap) sia amministratore;
  • delle cooperative, è richiesto che almeno un coltivatore diretto (o uno Iap) sia socio ed anche amministratore.

Alla luce di queste brevi considerazioni, è evidente che la scelta della forma giuridica, con cui svolgere l’attività agricola, riveste un’importanza rilevante, in quanto ne derivano delle ripercussioni immediate, sia per quanto riguarda i profili fiscali sia per quelli civilistici (ad esempio in termini di prelazione agraria).