24 Gennaio 2024

I documenti di prassi nel “nuovo” Statuto del contribuente

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Con l’entrata in vigore lo scorso 18.1.2024, del D.Lgs. 219/2013, recante le modifiche allo statuto dei diritti del contribuente contenuti nella L. 212/2000, sono divenute operative le disposizioni attuative della L. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale).

Il nuovo articolo 10-sexies, L. 212/2000, prevede che l’Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie, mediante i seguenti documenti di prassi:

  • circolari interpretative e applicative (nuovo articolo 10-septies, L. 212/2000);
  • consulenza giuridica (nuovo articolo 10-octies, L. 212/2000);
  • interpello (articolo 11, L. 212/2000 – interamente sostituito);
  • consultazione semplificata (nuovo articolo 10-nonies, L. 212/2000).

Tramite le circolari, l’Amministrazione finanziaria fornisce:

  • la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove norme tributarie ed i primi chiarimenti;
  • gli approfondimenti e gli aggiornamenti interpretativi conseguenti agli orientamenti legislativi e della giurisprudenza;
  • gli inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
  • agli Uffici le istruzioni operative.

È interessante osservare che, secondo quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 10-septies, L. 212/2000, nei casi di maggiore interesse l’elaborazione delle circolari avviene previa interlocuzione con soggetti istituzionali e con ordini professionali o associazioni di categoria, oppure possono essere oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione (come avvenuto anche in passato tramite la pubblicazione di documenti in bozza).

A differenza delle circolari, con la consulenza giuridica, di cui al nuovo articolo 10-octies, L. 212/2000, l’Amministrazione finanziaria fornisce ad alcuni soggetti “istituzionali” (associazioni di categoria, ordini professionali regioni, enti locali e amministrazioni dello Stato) che ne facciano richiesta, assistenza per fornire chiarimenti interpretativi di norme tributarie nei casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti. Con Decreto del MEF saranno adottate disposizioni attuative della consulenza giuridica.

Per quanto riguarda le modifiche della disciplina dell’interpello, si evidenzia che, con la riforma fiscale, il servizio diviene a pagamento, anche se si dovrà attendere un decreto del MEF che dovrà stabilire la misura e la modalità di pagamento, tenuto conto:

  • della tipologia del contribuente;
  • del suo volume d’affari o dei ricavi;
  • della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

Le tipologie di interpello previste sono le seguenti: interpretativo, qualificatorio, antiabuso, disapplicativo, probatorio e, infine, una particolare fattispecie riservata ai soggetti di cui all’articolo 24-bis, Tuir, che producono redditi all’estero per la richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva.

Il nuovo istituto della consultazione semplificata, di cui al nuovo articolo 10-nonies, L. 212/2000, è riservato alle persone fisiche, anche non residenti, ed a tutte le società Irpef di cui all’articolo 5, Tuir (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, e società equiparate) che applicano il regime di contabilità semplificata. Il servizio è fruibile gratuitamente dai predetti soggetti, avvalendosi dei servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria, anche tramite intermediari specificamente delegati, e deve riguardare casi concreti. Operativamente, il contribuente accede ad un’apposita banca dati che contiene, nel rispetto della normativa sulla privacy, tutti i documenti di prassi dell’Amministrazione stessa (circolari, risposte di consulenza giuridica e interpelli), nonché le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo. Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell’articolo 10-nonies, L. 212/2000, la consultazione della banca dati dovrebbe consentire al contribuente di individuare la soluzione al proprio quesito interpretativo o applicativo. Qualora dalla consultazione il contribuente non riesca ad individuare la soluzione al proprio quesito, è prevista la possibilità di presentare istanza di interpello.