25 Gennaio 2024

Dolo o colpa grave: questo è il dilemma

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Per quanto limitato nel corso del tempo ai soli casi di dolo o colpa grave, il meccanismo di cautela predisposto dall’articolo 121, comma 6, D.L. 34/2020, implicante la responsabilità dei cessionari dei crediti e dei fornitori concedenti lo sconto, se concorrenti nella violazione, in solido con i contribuenti che hanno sostenuto spese edilizie agevolabili e quanto al debito d’imposta di questi ultimi, laddove assenti i presupposti di spettanza delle agevolazioni, resta d’importanza centrale ai fini dell’espletamento dei controlli fiscali e, in definitiva, del buon esito degli stessi. Invero, la possibilità di coinvolgere nelle maglie dei controlli fiscali soggetti come, per esempio, banche e imprese facenti parte della catena delle cessioni, potenzialmente più solvibili rispetto a tanti contribuenti cedenti i crediti (i quali risponderanno pur sempre del recupero delle detrazioni non spettanti, ai sensi dell’articolo 121, comma 5, D.L. 34/2020), nonché più agevolmente controllabili “unitariamente” in relazione a una pluralità di posizioni, costituisce un’opzione di fondamentale importanza per il Fisco, per mettere in maggiore sicurezza i suoi controlli e per renderne meno incerte le sorti.

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