Revisori legali: procedura per il pagamento contributo annuale 2024
di Mauro Muraca
Premessa
I revisori legali e le società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali (conservato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme al registro dei tirocinanti revisori legali) sono tenuti a effettuare il pagamento di un contributo annuale, al fine di:
- mantenere il suddetto registro dei revisori legali;
- assicurare la copertura delle spese necessarie per espletare le funzioni assegnate al Ministero dell’Economia e delle Finanze dal D.Lgs. 39/2010.
In relazione a tale adempimento, sono in fase di consegna, al recapito PEC fornito da ogni iscritto al Registro dei revisori legali, l’avviso contenente le indicazioni per effettuare il pagamento del contributo annuale di iscrizione relativo al 2024.
Rispetto a quanto previsto sino allo scorso anno, a decorrere dal 2024, non saranno più inviati gli avvisi di pagamento cartacei, i quali saranno reperibili nell’area riservata di ogni iscritto accessibile dal portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it):
- inserendo le proprie credenziali, oppure;
- tramite spid.
Misura annuale del contributo
Per quanto concerne la misura del contributo annuale, si rappresenta che, con il Decreto ministeriale del 29.12.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5.1.2024, è stato rideterminato, con decorrenza 1.1.2024, l’ammontare del contributo annuale per gli iscritti al registro in 47 euro (in luogo di euro 35 stabilito per l’anno 2023).
L’importo del contributo annuale:
- deve essere versato, in un’unica soluzione, entro il prossimo 31.1.2024;
- non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
Anno 2024 | |
Misura del contributo annuale | Euro 47 |
Data di scadenza | 31.1.2024 |
Anche per le successive annualità, l’importo del contributo annuale potrebbe essere adeguato secondo le necessità per coprire le spese, considerando anche il costo del servizio indicato nei documenti di rendicontazione annuale presentati all’autorità di vigilanza dal soggetto responsabile delle funzioni strumentali alla gestione del registro. Resta inteso che tale adeguamento avrà validità dall’anno successivo a quello in cui viene pubblicato il decreto corrispondente sulla Gazzetta Ufficiale.
Revisori tenuti al versamento del contributo
Il contributo annuale deve essere corrisposto dai revisori legali e delle società di revisione iscritti nelle sezioni “A” e “B” del Registro al 1° gennaio di ciascun anno. In altre parole, sono tenuti al pagamento del contributo annuale 2024, tutti i revisori legali o società di revisione che, all’1.1.2024, hanno ottenuto l’iscrizione nel registro, inclusi quelli collocati nella sezione speciale degli inattivi, che accoglie i nominativi dei professionisti che, seppur abilitati, non svolgono incarichi di revisione.
Modalità di ricezione dell’avviso di pagamento
Come anticipato in premessa, a partire dal 2024 gli avvisi di pagamento sono reperibili nell’area riservata del portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), nella sezione dedicata alla “Contribuzione Annuale”. Dal lato pratico, quindi, per recuperare l’avviso di pagamento, ciascun iscritto (società di revisione o revisore legale) dovrà:
- accedere all’Area riservata, utilizzando le proprie credenziali personali o lo Spid;
- selezionare l’opzione “contribuzione annuale“.
- scaricare l’avviso di pagamento relativo all’anno 2024 mediante l’apposita funzionalità.
All’interno di questa sezione è possibile, tra le varie opzioni:
- verificare lo stato dei pagamenti passati e;
- aggiornare le informazioni personali e di contatto, compreso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ogni iscritto deve comunicare in ottemperanza all’articolo 27, comma 2, D.Lgs. 135/2016.
Modalità di versamento del contributo
Per effettuare il pagamento annuale, è possibile utilizzare i servizi del sistema pagoPA, disponibili tramite diverse opzioni:
- Pagamento online sul sito della revisione legale: Accedendo alla propria area riservata su revisionelegale.mef.gov.it tramite SPID, è possibile selezionare la voce “Contribuzione annuale” e scegliere tra i seguenti strumenti:
- carta di credito, carta di debito, carta prepagata,
- bonifico bancario o bollettino postale (se si dispone di un conto corrente presso banche, Poste o altri prestatori di servizi aderenti all’iniziativa).
Si precisa che il servizio è sempre attivo, ad eccezione delle ore 00:30 alle 01:30 per la manutenzione giornaliera.
- Pagamento presso banche, Poste e altri prestatori di servizi: Attraverso i canali messi a disposizione da tali enti, come ad esempio tabaccherie, ricevitorie autorizzate, home banking, sportelli ATM e app per smartphone.
L’elenco degli operatori abilitati è consultabile su http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco.
Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare il Codice Avviso di Pagamento, il QR Code o i Codici a Barre disponibili nell’area riservata del sito web della revisione legale sotto la voce “Contribuzione annuale”.
In aggiunta, è possibile effettuare il pagamento attraverso le seguenti modalità:
- Bonifico bancario: Utilizzando l’IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A.
- Bollettino PA bianco “TD 123”: Disponibile presso gli Uffici Postali sul conto corrente postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.
Nella causale da indicare sul bonifico bancario o sul bollettino postale, occorre riportare:
- il Codice Avviso di Pagamento presente nell’avviso online;
- il codice fiscale del revisore;
- il numero di iscrizione al registro dei revisori.
Omissione del contributo annuale: regime sanzionatorio
In caso di mancato o ritardato pagamento del contributo annuale, l’iscritto potrà sanare la propria posizione versando, oltre al contributo annuale, anche:
- gli interessi nella misura legale, calcolati dalla scadenza fino alla data effettiva del versamento;
- gli oneri amministrativi associati all’attività di riscossione.
Qualora il revisore non provvedesse a regolarizzare la propria posizione, entro tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell’Economia e delle Finanze concede al revisore “moroso” un termine, non superiore a trenta giorni, per effettuare il pagamento. Se il pagamento non viene rseguito entro tale termine supplementare, il revisore o la società di revisione saranno sospesi dal Registro.
La notifica della sospensione, che può riguardare anche gruppi di nominativi, viene comunicata:
- alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) fornita dal soggetto interessato al momento dell’iscrizione al Registro;
- utilizzando le altre modalità previste dalla normativa.
Nel caso in cui la comunicazione individuale risulti onerosa a causa dell’ampio numero di destinatari, la decisione di sospensione può essere resa pubblica, sia integralmente che in forma riassuntiva, sul sito ufficiale che ospita il portale informatico della revisione legale o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze revoca la sospensione quando l’iscritto dimostra di aver versato integralmente i contributi dovuti, comprensivi degli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per la riscossione.
Se, decorsi ulteriori sei mesi dal provvedimento di sospensione, l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione (previo versamento dei contributi omessi), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa notifica, procede con la cancellazione del professionista dal Registro dei revisori.
A titolo informativo, si segnala che, con il D.M. 210061/2023, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 348 revisori persone fisiche che, nonostante i richiami ricevuti, non hanno effettuato il pagamento del contributo annuale.
Revisori esonerati dal versamento del contributo
È implicito che i revisori e le società di revisione che si iscriveranno per la prima volta al Registro dei revisori legali nel 2024 non sono tenuti al pagamento del contributo per il 2024.
Questi soggetti dovranno, infatti, versare il contributo annuale solo dall’anno successivo a quello della loro iscrizione, ovverosia a partire dall’1.1.2025.
Tuttavia, è importante notare che i nuovi iscritti al Registro dei revisori legali a partire dal 2024 devono comunque versare il contributo di iscrizione. Quest’ultimo è un importo fisso che deve essere pagato al momento dell’iscrizione, a copertura delle spese amministrative. Le modalità di pagamento e l’importo sono stati stabiliti attraverso un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1.10.2012.
Secondo quanto stabilito dal citato Decreto, al momento dell’iscrizione nei rispettivi registri:
- i revisori legali (sia persone fisiche che società di revisione) sono tenuti ad effettuare un pagamento di euro 50;
- i revisori legali provenienti da altri Paesi dell’UE (o da Paesi terzi) sono tenuti a effettuare un pagamento di euro 100;
Tabella di sintesi | |
Soggetti iscritti nel registro dei revisori legali alla data dell’1.1.2024 | Sono tenuti soltanto al versamento del contributo annuale di euro 47 |
Soggetti che si iscriveranno nel registro dei revisori legali in data successiva all’1.1.2024 | Sono tenuti soltanto al versamento del contributo di iscrizione pari ad:
· euro 50 per le persone fisiche e società di revisione; · euro 100 per i revisori legali di altri paesi. I predetti soggetti saranno tenuti al pagamento del contributo annuale solo a decorrere dall’1.1.2025. |
Si ricorda che, per i revisori esercenti attività professionale, il contributo annuale è deducibile, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, Tuir, quale componente negativo di reddito.