Documenti Iva precompilati 2024: ancora sperimentale il programma di assistenza
di Luca CaramaschiCon il recente Provvedimento direttoriale n. 11806, pubblicato lo scorso 19.1.2024, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente esteso alle operazioni effettuate nell’anno 2024 il periodo sperimentale iniziato in data 1.7.2021 e relativo alla messa a disposizione della documentazione Iva precompilata nei confronti di taluni soggetti titolari di partita Iva.
Programma di assistenza on line: in cosa consiste
Nell’ambito di un programma di assistenza on line, basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione:
- le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972;
- le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva;
- le bozze della dichiarazione Iva annuale.
L’excursus dei Provvedimenti emessi dall’Agenzia
Provvedimento AdE n. 183994/2021 | Sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1, del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati. |
Provvedimento AdE n. 9652/2023 | È stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti Iva elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione. |
Provvedimento AdE n. 11806/2024 |
Viene ulteriormente esteso il periodo di sperimentazione anche al 2024, ritenendo opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2.400.000 di soggetti Iva. |
Soggetti attualmente interessati
Viene confermato, anche per l’anno 2024, il perimetro applicativo del programma di assistenza on line dell’Agenzia che, come per lo scorso anno, vede coinvolti:
- i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva, ai sensi dell’articolo 7, D.P.R. 542/1999 (e successive modifiche);
- i soggetti che effettuano la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità per cassa, ai sensi dell’articolo 32-bis, D.L. 83/2012;
- i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stata dichiarata la liquidazione giudiziale o la liquidazione coatta amministrativa;
- soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, come:
- i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972;
- le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla L. 413/1991;
- le aziende di enoturismo, di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505, L. 205/2017;
- le aziende oleoturistiche, di cui all’articolo 1, commi 513 e 514, L. 160/2019.
Soggetti ancora esclusi dal programma di assistenza
Anche per l’anno 2024 (in tal senso il recente provvedimento direttoriale non ha modificato la platea dei soggetti interessati) restano esclusi dal programma di assistenza on line:
- i soggetti che applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate;
- i soggetti che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo, prevista dall’articolo 73, P.R. 633/1972 e dal D.M. 13.12.1979;
- i soggetti che partecipano a un gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e seguenti del titolo V-bis, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti di cui all’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 633/1972, ossia le Pubbliche amministrazioni definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del MEF 9.1.2018 (split payment);
- i commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, ai sensi del D.M. 24.2.1973 (ventilazione dei corrispettivi);
- gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all’articolo 2, comma 1-bis, D.Lgs. 127/2015, e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015;
- i soggetti che erogano prestazioni sanitarie.
Possibile il download massivo dei documenti
Al fine di ampliare la gamma dei servizi messi a disposizione degli operatori economici e dei loro intermediari, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria (in ordine ad una maggiore integrazione con i sistemi gestionali), a partire dall’anno 2024 l’Agenzia estende la funzionalità dei servizi in cooperazione applicativa di cui al punto 8, Provvedimento n. 433608/2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo, ai documenti Iva elaborati dall’Agenzia; sarà, pertanto, possibile effettuare un colloquio automatico tra sistemi informatici mediante download massivi dei dati elaborati e messi a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa. I dati acquisiti, in via automatica, potranno essere importati dai soggetti Iva (e dai loro intermediari) nei propri sistemi gestionali, oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.
Pertanto, a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2024 verrà resa disponibile, ai soggetti destinatari dei documenti Iva precompilati (e ai loro intermediari delegati), una ulteriore funzionalità che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web Service, i seguenti documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate:
a) bozze dei registri Iva mensili;
b) prospetti riepilogativi Iva su base mensile e trimestrale;
c) bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
d) bozza della dichiarazione Iva annuale.
Le altre implementazioni
Infine, diamo evidenza anche degli altri aggiornamenti che, nel corso del 2023, hanno contribuito ad implementare e migliorare le funzionalità del descritto programma di assistenza on line dell’Agenzia delle entrate previsto dall’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015.
In particolare:
- per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023, sono state introdotte nuove funzionalità nell’applicativo web dei documenti Iva precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell’Iva a credito;
- nel dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche (versione 1.8, utilizzabile a partire dal 1.2.2024), che consentono, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole di cui agli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972, di indicare per ogni fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare l’Iva ammessa in detrazione (queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l’ammontare dell’Iva a credito da riportare nei documenti Iva precompilati riferiti a tali soggetti);
- restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti Iva, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i citati Provvedimenti direttoriali n. 183994/2021 e n. 9652/2023.