D. Lgs. 219/2023: istanza di autotutela da indirizzare alla DP competente territorialmente
di Gianfranco AnticoLe modifiche recate dal D.Lgs. 219/2023 all’istituto dell’autotutela ne hanno cambiato radicalmente il volto. In pratica, il legislatore delegato ha previsto un doppio binario:
- da una parte, l’autotutela obbligatoria disciplinata dall’articolo 10-quater, comma 1, L. 212/2000, esercitabile – a tempo – nei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione espressamente previsti:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza;
- dall’altra parte, l’autotutela facoltativa, normata dall’articolo 10-quinquies, L. 212/2000 (casi aperti, in presenza di una generale illegittimità o infondatezza dell’atto o dell’imposizione).
Per entrambe le ipotesi, viene circoscritto l’ambito della responsabilità contabile dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria, con riguardo alle valutazioni assunte, alle sole ipotesi di dolo.
In questo nuovo quadro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 (18.1.2024), è abrogato integralmente il D.M. 37/1997, ovvero il regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.
Ricordiamo che l’articolo 1, del citato D.M. 37/1997, prevedeva che il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di auto accertamento spettava all’Ufficio che aveva emanato l’atto illegittimo o che era competente per gli accertamenti d’ufficio ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale dalla quale dipendeva l’ufficio stesso.
Mentre, l’articolo 4, comma 1, D.M. 37/1997, nel caso in cui l’importo dell’imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento superava 516.000 euro, sottoponeva l’annullamento al preventivo parere della Direzione regionale da cui l’ufficio dipendeva.
Una volta abrogato il D.M. 37/1997, viene meno il potere sostitutivo in caso di grave inerzia e il parere obbligatorio per l’annullamento degli atti di importo superiore a 516.000 euro, da parte della Direzione regionale.
In pratica, il contribuente, che intende presentare istanza di autotutela per l’annullamento di rilievi superiori a 516.000 euro, deve trasmettere l’stanza alla Direzione provinciale territorialmente competente.
Allo stato, pertanto, salvo indicazioni di prassi che richiedano un monitoraggio interno, la Direzione provinciale che ha emesso l’atto può procedere autonomamente e la DRE non può sostituirsi, in caso di grave inerzia, salvo sempre un potere sollecitatorio da parte dell’organo superiore.
L’eliminazione del parere obbligatorio da parte della Direzione regionale, qualora la pretesa impositiva superi la soglia prevista dall’articolo 4, D.M. 37/1997, incide pure sugli atti accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 218/1997.
Infatti, se prima dell’abrogazione di tale norma l’Ufficio non poteva procedere all’annullamento del rilievo – neppure nel contesto del procedimento di adesione – senza ottenere il preventivo parere della Direzione Regionale, oggi può agire in sede di contraddittorio, rilasciando al contribuente copia del verbale di contraddittorio che costituirà – di fatto – il “provvedimento di annullamento in autotutela” previsto dalla circolare n. 65/E/2001 e, in caso di esito positivo del procedimento di adesione, seguirà la redazione dell’atto di adesione con la nuova rideterminazione dell’imponibile e dell’imposta e l’applicazione delle relative sanzioni ridotte; ovvero lo stesso Ufficio potrà predisporre un autonomo provvedimento di annullamento del rilievo, da conservare agli atti.