Spese per corsi universitari non statali: regole 2023 e novità 2024
di Mauro Muraca
Premessa
A norma dell’articolo 15, comma 1, lettera e), Tuir, per le spese sostenute per la frequenza a corsi universitari presso istituti pubblici o privati compete la detrazione Irpef del 19%. Per le sole spese sostenute per la frequentazione di corsi presso università private, la detrazione Irpef del 19% si applica sino all’importo stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria tramite decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da pubblicare entro il 31 dicembre. Tale decreto tiene conto delle medie delle tasse e dei contributi richiesti dalle università statali.
Ebbene, in attuazione alle disposizioni contenute nel citato articolo 15, comma 1, lett. e), Tuir, il D.M. 1577/2023 ha individuato l’importo massimo detraibile dall’Irpef lorda delle spese per l’istruzione universitaria presso atenei privati per l’anno 2023.
La detrazione per spese universitarie non statali
La detrazione Irpef del 19% per spese universitarie non statali compete a fronte dei costi sostenuti per la partecipazione a:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- istituti Tecnici Superiori (ITS), in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti in conformità al D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione Irpef del 19%, analogamente a quanto previsto per le spese di istruzione secondaria di secondo grado. Al contrario, le spese di iscrizione presso istituti musicali privati non sono detraibili, come specificato nella circolare n. 13/E/2019.
Per quanto concerne gli istituti o università privati o stranieri, la detrazione è concessa fino a un limite che non supera quello stabilito in base alle tasse e ai contributi richiesti dagli istituti statali italiani.
Spese ammesse in detrazione
La detrazione Irpef del 19% è concessa per le spese che riguardano:
- soprattasse relative agli esami di profitto e di laurea;
- partecipazione ai test di ammissione ai corsi di laurea, se previsti dalla facoltà, poiché la svolta della prova di preselezione è una condizione essenziale per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- frequenza dei tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, secondo quanto stabilito dal D.M. 249/2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Oltre alle spese sostenute per la tesi, rientrano nella detrazione anche i costi associati alla cosiddetta “ricognizione” (risposta interpello n. 434/2019).
La ricognizione è il processo amministrativo a disposizione degli studenti che, pur non essendo decaduti o rinunciatari, desiderano riavviare la propria carriera accademica dopo un periodo di interruzione degli studi, caratterizzato dal mancato pagamento di tasse e contributi universitari. Per avviare la procedura, lo studente deve presentare una richiesta di ricognizione, previa liquidazione della tassa associata a tale procedura. Questa tassa di ricognizione rappresenta un importo forfettario richiesto in alternativa al pagamento completo delle tasse di iscrizione relative agli anni precedenti.
Limite di spesa detraibile al 19% per le università non statali
Nell’anno 2023, i massimali detraibili sono stati determinati dal D.M. 1577/2023. Per il periodo fiscale 2023, l’importo massimo detraibile per le spese concernenti tasse e contributi di iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico presso Università non statali è stato individuato:
- per ciascuna area disciplinare, in conformità alle classificazioni riportate nell’allegato del suddetto D.M. 1577/2023;
Area disciplinare dei corsi di istruzione |
Medica |
Sanitaria |
Scientifico-Tecnologica |
Umanistica- sociale |
- In base alla regione in cui è situato il corso di studio.
NORD | CENTRO | SUD |
· Emilia-Romagna · Friuli Venezia giulia · Liguria · Lombardia · Piemonte · Trentino-Alto Adige · Valle d’Aosta · Veneto |
· Abruzzo · Lazio · Marche · Toscana · Umbria |
· Basilicata · Calabria · Campania · Molise · Puglia · Sardegna · Sicilia |
Limite di spesa detraibile per le università non statali anno 2023 | |||
Area disciplinare corsi istruzione |
NORD | CENTRO | SUD |
Medica | Euro 3.900 | Euro 3.100 | Euro 2.900 |
Sanitaria | Euro 3.900 | Euro 2.900 | Euro 2.700 |
Scientifico-Tecnologica | Euro 3.700 | Euro 2.900 | Euro 2.600 |
Umanistica- sociale | Euro 3.200 | Euro 2.800 | Euro 2.500 |
La spesa massima per le spese sostenuti dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è fissata in misura pari a:
NORD | CENTRO | SUD |
Euro 3.900 | Euro 3.100 | Euro 2.900 |
È importante sottolineare che ai suddetti importi va aggiunto l’importo corrispondente alla tassa regionale per il diritto allo studio, come stabilito dall’articolo 3, L. 549/1995.
Spese frequenza università estere
Per le spese per la frequenza all’estero di corsi universitari occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per:
- la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare;
- la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Università telematiche
Le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento:
- all’area tematica del corso;
- per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui l’Università ha la sede legale.
Corsi di laurea in teologia presso le università pontificie
Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie possono essere detratte nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – Sociale”. Per quanto concerne, invece, la zona geografica di riferimento, l’Agenzia ritiene che, per motivi di semplificazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
I contributi versati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di laurea ottenuto all’estero non rientrano tra le spese detraibili, conformemente a quanto specificato nella circolare n. 39/E/2010 e in una FAQ dell’Agenzia delle entrate dello scorso 10.11.2016.
Modalità di pagamento
L’articolo 1, comma 679, L. 160/2019, ha previsto che, a partire dall’1.1.2020, la detrazione Irpef 19% viene riconosciuta solamente se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997:
- carte di debito;
- carte di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.
Regole per la detraibilità delle spese universitarie
L’articolo 15, comma 2, primo periodo, Tuir, stabilisce che le spese universitarie non statali sono detraibili anche se sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico: sono considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, Tuir, i familiari il cui reddito complessivo annuo non supera 2.840,51 euro, al netto degli oneri deducibili.
A decorrere dall’1.1.2019, il predetto limite è stato aumentato a 4.000 euro esclusivamente per i figli di età non superiore ai 24 anni, come indicato dall’articolo 1, commi 252-253, L. 205/2017.
Alla spesa detraibile in rassegna, si applicano le disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 629, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) riguardanti la parametrazione al reddito complessivo. Si rammenta, infatti, che dall’1.1.2020, ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, Tuir, le detrazioni previste dall’articolo 15, Tuir, tra cui quella in rassegna, spettano:
- per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro.
Non compete alcuna detrazione, invece, se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.
Reddito complessivo | 180.000 euro |
Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia | 3.000 euro |
Limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023 | 3.900 euro |
Calcolo spese detraibili ex articolo 15, comma 3-bis, Tuir | 3.000 euro × [(240.000 euro – 180.000 euro) /120.000 euro] = 1.500 euro |
Calcolo detrazione spettante anno 2023 | 285 euro = (1500 euro * 19%) |
Reddito complessivo | 220.000 euro |
Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia | 3.000 euro |
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023 | 3.900 euro |
Calcolo spese detraibili ex articolo 15, comma 3-bis, Tuir | 3.000 euro × [(240.000 euro – 220.000 euro) /120.000 euro] = 500 euro |
Calcolo detrazione spettante anno 2023 | 95 euro= (500 euro *19%) |
Reddito complessivo | 300.000 euro |
Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia | 3.000 euro |
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023 | 3.900 euro |
Calcolo spese detraibili ex articolo 15, comma 3-bis, Tuir | 0 euro (reddito imponibile superiore a euro 240.000) |
Calcolo detrazione spettante anno 2023 | 0 euro |
Reddito complessivo | 40.000 |
Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia | 3.000 |
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023 | 3.900 euro |
Calcolo spese detraibili ex articolo 15, comma 3-bis, Tuir | 3.000 euro (non si applica la riduzione perché il reddito è inferiore a 120.000 euro) |
Calcolo detrazione spettante anno 2023 | 570 euro = (3.000 euro *19%) |
Riforma Irpef: novità 2024
Si deve tenere presente che, a decorrere dall’anno 2024, la riforma Irpef ha operato una stretta ulteriore alla precedente disposizione commentata, limitatamente ad alcune tipologie di detrazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, D.Lgs. 216/2023, in vigore dallo scorso 31.12.2023, è prevista una riduzione di 260 euro della detrazione complessiva per l’anno 2024, destinata a contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Oneri assoggettati a riduzione
Gli oneri assoggettati a questa riduzione di 260 euro sono:
- gli oneri detraibili al 19% disciplinati dal Tuir (o altre normative fiscali), escluse le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir.
La riduzione si applica sulle spese detraibili aventi ad oggetto, ad esempio, i prestiti agrari e mutui ipotecari per l’abitazione principale, le spese per istruzione universitaria e frequenza scolastica, spese funebri, ecc…
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, come specificato dall’articolo 11, D.L. 149/2013;
- i premi assicurativi per rischi di eventi calamitosi, come indicato dall’articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito complessivo ai fini della riduzione di 260 euro, occorre considerare il reddito al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, come specificato dall’articolo 10, comma 3-bis, Tuir.
Questa riduzione di 260 euro deve essere applicata dopo aver calcolato la parametrazione della spesa detraibile al reddito complessivo, secondo quanto stabilito dal citato articolo 15, comma 3-bis, Tuir (circolare n. 2/E/2024). In altre parole, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della parametrazione dell’onere detraibile al reddito complessivo del contribuente
Reddito complessivo | 180.000 euro |
Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia | 3.000 euro |
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023 | 3.900 euro |
Calcolo spese detraibili ex articolo 15 comma 3-bis Tuir | 3.000 euro × [(240.000 euro – 180.000 euro) /120.000 euro] = 1.500 euro |
Detrazione ex articolo15 comma 3-bis Tuir | 285 euro= (euro1500*19%) |
Decurtazione legge di bilancio 2024 | 260 euro |
Detrazione spettante anno 2024 | 25 euro = (285 euro -260 euro) |
Reddito complessivo | 220.000 euro |
Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia | 3.000 euro |
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023 | 3.900 euro |
Calcolo spese detraibili articolo 15 comma 3-bis Tuir | 3.000 euro × [(240.000 euro – 220.000 euro) /120.000 euro] = 500 euro |
Detrazione articolo 15 comma 3-bis Tuir | 95 euro= (500 euro *19%) |
Decurtazione Legge di bilancio 2024 | 260 euro |
Detrazione spettante anno 2024 | 0 euro (la franchigia assorbe la detrazione) |
Reddito complessivo | 300.000 euro |
Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia | 3.000 |
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023 | 3.900 euro |
Calcolo spese detraibili articolo 15 comma 3-bis Tuir | 0 euro (Non applicabile perché il reddito eccede 240.000 euro) |
Detrazione articolo 15 comma 3-bis Tuir | 0 euro |
Decurtazione Legge di bilancio 2024 | Non applicabile |
Detrazione spettante anno 2024 | 0 euro |
Reddito complessivo | 40.000 euro |
Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia | 3.000 euro |
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023 | 3.900 euro |
Calcolo spese detraibili articolo 15 comma 3-bis Tuir | 3000 euro (non si applica la riduzione perché il reddito è inferiore a 120.000 euro) |
Detrazione articolo 15 comma 3-bis Tuir | 19%*3000=570 EURO |
Decurtazione Legge di bilancio 2024 | 0 euro (reddito è inferiore a 50.000 euro) |
Detrazione spettante anno 2024 | 570 euro |
Reddito complessivo | 60.000 euro |
Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia | 3.000 |
limite massimo di spesa detraibile | 3.900 euro |
Calcolo spese detraibili articolo 15 comma 3-bis Tuir | 3.000 euro (non si applica la riduzione perché il reddito è inferiore a 120.000 euro) |
Detrazione articolo 15 comma 3-bis Tuir | 570 euro= (3.000 euro *19%) |
Decurtazione Legge di bilancio 2024 | 260 euro |
Detrazione spettante anno 2024 | 310 euro = (570 euro – 260 euro) |