28 Febbraio 2024

Il versamento del saldo Iva 2023: termini e modalità di pagamento

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Il saldo Iva, definito dall’articolo 6, D.P.R. 542/1999, come la differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate mensilmente, ai sensi dell’articolo 1, D.P.R. 100/1998, sotto il profilo operativo viene evidenziato nel quadro VL della dichiarazione, in particolare al rigo VL38, e indicato poi nel rigo VX1.

La somma ivi indicata deve essere versata, in linea generale, entro il 16.3 successivo alla chiusura del periodo d’imposta; tuttavia, il saldo Iva relativo al periodo d’imposta 2023 dovrà essere corrisposto entro il 18.3.2024, in quanto il giorno 16.3.2024 cade di sabato.

I contribuenti hanno, inoltre, la facoltà di differire il pagamento entro il termine di versamento delle imposte sui redditi (termine individuato dall’articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001), andando però a corrispondere degli interessi pari allo 0,4% del saldo Iva per ogni mese o frazione di mese di dilazione.

A tal fine si rammenta che:

  • le società di persone e le imprese individuali sono tenute a versare le imposte entro il 30.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione fiscale. La dichiarazione fiscale deve essere presentata, alla luce delle recenti novità (articolo 11, D.Lgs. 1/2024), entro il 30.9 successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • i soggetti Ires devono effettuare, invece, il versamento delle imposte entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Tuttavia, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e Irap entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30.6 a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, D.P.R. 435/2001).

Ciò significa che, ad esempio, una società con esercizio 1.7 – 30.6 non può differire il versamento del saldo Iva al 31.12 (ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta), ma al massimo al 30.6, analogamente ai soggetti che hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Una volta che il contribuente ha differito il pagamento del saldo Iva al 30.6, può avvalersi comunque della disposizione contenuta nel comma 2, dell’articolo 17, D.P.R. 435/2001, secondo cui “versamenti di cui al comma 1 [saldo delle imposte sui redditi] possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Il saldo Iva così maggiorato può essere comunque oggetto di rateazione.

In alternativa, rispetto a quanto sopra visto, il contribuente può decidere di rateizzare il versamento del saldo Iva, ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs 241/1997.

In particolare, il contribuente può versare il saldo Iva in un massimo di 10 rate (dal 16.3 fino al 16.12 successivo), aventi scadenza ciascuna il giorno 16 di ciascun mese.

Si sottolinea che l’articolo 8, D.Lgs. 1/2024, ha previsto la possibilità di incrementare il numero di rate in cui suddividere il versamento del saldo Iva; infatti, fino al periodo d’imposta 2022 era possibile versare il saldo in un numero massimo di rate pari a 9 (fino al 16.11), mentre alla luce della recente novità, come detto, è ora possibile avvalersi di 10 rate.

Le rate successive alla prima devono essere maggiorate di un tasso d’interesse in misura pari al 4%, pertanto la rata di aprile dovrà essere maggiorata dello 0,33%, la rata di maggio dello 0,66% etc etc.

Il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24 e il codice tributo da utilizzare è il 6099 (sia per i contribuenti persone fisiche sia per le società) e l’anno di riferimento è quello del periodo d’imposta per cui si effettua il versamento.

Da ultimo si rammenta che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme, di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dall’1.8 al 20.8 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione, ai sensi dell’articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006.