28 Febbraio 2024

Controlli simultanei e verifiche congiunte fra amministrazioni nazionali ed estere

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Negli ultimi anni la crescente globalizzazione dei mercati ha modificato lo scenario internazionale, che ha subito un radicale cambiamento, generando anche forme e schemi di pianificazione fiscale aggressiva, per sfruttare le diversità fiscali esistenti fra paesi, che mal si conciliano in un’economia globale.

L’articolo 3, D.Lgs. 13/2024 (c.d. Decreto legislativo relativo al procedimento accertativo), nel prevedere l’introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti, dedica ampio spazio ai controlli e alle verifiche congiunte fra amministrazioni di Paesi diversi, intervenendo sugli articoli 31-bis.3 e 31-bis.4, D.P.R. 600/1973.

Fermo restando che l’Amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che lo consenta, alla presenza dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata.

Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l’Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

L’individuazione dei soggetti sui quali intende proporre un controllo simultaneo è demandata all’Amministrazione finanziaria, che informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, indicando, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti, fornendo le informazioni che l’hanno indotta a proporli, e il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

Qualora l’autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l’Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l’adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest’ultimo caso, i motivi che si oppongono all’effettuazione di tale controllo.

Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall’autorità competente di un altro Stato membro, l’Amministrazione finanziaria designa un rappresentante, cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.

L’Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle autorità estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute, quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

Allo stesso modo, quando la situazione di uno o più soggetti d’imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell’Unione europea, l’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.

Anche in questo caso, è previsto un particolare procedimento: quando l’autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l’Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l’adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all’effettuazione della verifica congiunta.

In ogni caso i funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l’Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:

  1. consentire ai funzionari degli altri Stati membri – che partecipano alle attività di verifica congiunta – di chiedere dati ed informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;
  2. garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente previste per gli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;
  3. garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.

L’Amministrazione finanziaria, nel corso della verifica congiunta, individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica.

Al termine delle operazioni, è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano.

L’esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall’emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.