La fiscalità del socio recedente di società di persone
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLe somme percepite da un socio, in caso di recesso da una società di persone, sono qualificate come reddito di partecipazione, quantificato in misura pari alla differenza tra l’importo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. La qualificazione reddituale è stabilita dall’articolo 20-bis, Tuir, mentre la quantificazione del reddito è prevista nel successivo articolo 47, Tuir. Secondo tale ultima disposizione, “le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto o di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società (…) costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.
Come già anticipato, l’articolo 47, Tuir, definisce le modalità da seguire per determinare l’importo da assoggettare a tassazione in capo al socio recedente e non la natura del reddito che è individuata, invece, dall’articolo 20-bis, Tuir. Per la determinazione del reddito si deve operare il confronto tra:
- le somme o il valore normale dei beni riconosciuti al socio per effetto del recesso e;
- il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio medesimo.
Se da tale riscontro risulta una differenza positiva, allora si realizza un reddito di partecipazione tassato in capo al socio recedente. Si deve sottolineare che la natura di reddito di partecipazione si ha solamente nell’ipotesi di recesso “tipico” che si traduce con la liquidazione della quota del socio uscente, utilizzando le riserve esistenti nel patrimonio netto della società; infatti, laddove l’uscita del socio dalla compagine sociale avvenga con il trasferimento della sua quota ai soci restanti o nei confronti di soggetti terzi, il reddito è qualificato come reddito diverso (capital gain), di cui all’articolo 67, lett. c), Tuir, con possibilità di aderire alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, da ultimo prorogata per le partecipazioni possedute all’1.1.2024, previa redazione di apposita perizia di stima e versamento dell’imposta sostitutiva, in misura pari al 16%, entro il prossimo 30.6.2024.
Tornando al recesso “tipico”, è bene ricordare che, qualora tra la data di costituzione della società e la comunicazione del recesso da parte del socio siano trascorsi più di cinque anni, tali redditi saranno assoggettati a tassazione separata, in applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 17, comma 1, lett. l), Tuir, salvo che il contribuente non opti per la tassazione ordinaria. In merito alla possibilità di accedere alla tassazione separata (quale regime naturale di tassazione), è opportuno ricordare che questa modalità non è utilizzabile dai soci costituiti in forma societaria, mentre assume una diversa connotazione a seconda che il socio persona fisica. Più in particolare, se la partecipazione è detenuta nell’esercizio di un’impresa commerciale, il reddito è tassato separatamente, purché ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta, al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, Tuir. Diversamente, qualora la persona fisica non li abbia conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il soggetto ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata, previa espressa rinuncia da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta (o ha avuto inizio) la percezione. Si ricorda, inoltre, che per poter fruire del beneficio della tassazione separata non assume alcuna importanza il momento in cui il socio è entrato a far parte della società, avendo il legislatore riconosciuto rilievo al periodo intercorrente tra:
- la costituzione della società (anche da parte di terzi) e;
- il momento in cui chi attualmente è socio esercita il recesso.
In altre parole, l’anzianità non è collegata alla qualifica di socio, bensì all’intervallo temporale trascorso tra la costituzione della società e l’uscita del socio. Si ricorda, infine, che, con la circolare n. 47/E/2008, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “in mancanza dei requisiti per accedere alla tassazione separata” il socio persona fisica non imprenditore è tenuto a dichiarare l’eccedenza da recesso nel quadro RH del modello Redditi quale reddito di partecipazione soggetto a tassazione ordinaria.