Saldo Iva 2023 da versare entro il 18.03.2024
di Alessandro BonuzziEntro il prossimo 18.3.2024 deve essere versato il saldo Iva che scaturisce dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2023. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale, tenendo presente che il termine ultimo per completare la rateizzazione è fissato al 16.12.2024.
Quest’ultimo aspetto rappresenta una novità introdotta ad opera dell’articolo 8, D.Lgs. 1/2024 (cosiddetto Decreto semplificazione adempimenti tributari), il quale, intervenendo sull’articolo 20, D.Lgs. 241/1997, ha, appunto, differito il termine finale della rateizzazione dal 30.11 al 16.12, con la conseguenza che il versamento del saldo Iva può ora essere dilazionato in massimo 10 tranches di pari importo, dal 16.3 al 16.12.
Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera).
Ne deriva che il pagamento del saldo Iva 2023 può essere al più rateizzato come segue:
- I° rata entro il 3.2024, senza interessi;
- II° rata entro il 4.2024, con interessi dello 0,33%;
- III° rata entro il 5.2024, con interessi dello 0,66%;
- IV° rata entro il 6.2024, con interessi dello 0,99%;
- V° rata entro il 7.2024, con interessi del 1,32%;
- VI° rata entro il 8.2024, con interessi del 1,65%;
- VII° rata entro il 9.2024, con interessi del 1,98%;
- VIII° rata entro il 10.2024, con interessi del 2,31%;
- IX° rata entro il 11.2024, con interessi del 2,64%;
- X° rata entro il 12.2024, con interessi del 2,97%.
Resta ferma la possibilità di differire il pagamento del saldo Iva al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sul reddito (Irpef/Ires), potendo anche sfruttare l’ulteriore differimento al 30° giorno successivo, a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001. Pertanto, il versamento del saldo Iva 2023:
- può essere generalmente differito all’7.2024 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.03:
- in un’unica soluzione, applicando la maggiorazione dell’1,60% (0,40% × 4), oppure;
- a rate dall’1.7.2024 e al più tardi al 16.12.2024, maggiorando quanto dovuto dell’1,6% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%;
- può essere generalmente ulteriormente differito al 7.2024:
- in un’unica soluzione, applicando alla somma che sarebbe dovuta all’1.7.2024 l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% oppure
- a rate dal 31.7.2024 e al più tardi al 16.12.2024, applicando alla somma che sarebbe dovuta all’1.7.2024 l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%.
Con riferimento ai soggetti Isa, si deve tener conto che il Legislatore ha previsto con il D.Lgs. 13/2024 la proroga del termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito (Irpef/Ires) dall’1.7.2024 al 31.7.2024 senza applicazione di alcuna maggiorazione. Pertanto, volendo sfruttare il differimento per il pagamento del saldo Iva 2023, la scadenza del versamento in unica soluzione o della prima rata va naturalmente al prossimo 31.7.2024 senza dover applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
Si ricorda, infine, che la maggiorazione dello 0,4% va applicata esclusivamente “sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24” (risoluzione n. 73/E/2017). Pertanto, optando per il differimento del saldo Iva 2023 pari a 6.000 euro al 31.7.2024 e potendo compensarlo in parte con un credito Irpef 2023 di 4.000 euro, la maggiorazione dello 0,4% va applicata solo sull’importo di 2.096 EURO = (6.000 euro + 6.000 euro x 1,60% – 4.000 euro).