Dubbi sulla sterilizzazione ai fini Ace dei conti deposito
di Marco AlberiL’articolo 1, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni L. 214/2011, recante “Aiuto alla crescita economica ACE”, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con capitale di debito rispetto a quelle che si finanziano con capitale proprio.
La disposizione in commento, abrogata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, applicabile ai soggetti Ires residenti, alle società di persone e alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, consente la deduzione dal reddito d’impresa (ai fini sia Irpef sia ai fini Ires) di un importo corrispondente al “rendimento nozionale” della variazione in aumento del capitale proprio (i.e. base ACE) rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 (data di entrata in vigore dell’incentivo).
La c.d. “sterilizzazione”
L’impianto dell’istituto in parola ha subito diverse modifiche volte, da un lato, a ridurre l’entità dell’agevolazione e, dall’altro, a razionalizzarne gli aspetti operativi, al fine di adeguare l’incentivo agli assetti di mercato in continuo divenire.
In particolare, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, è stato previsto che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2010 (c.d. “sterilizzazione”).
La ratio della disposizione è quella di evitare che le variazioni in aumento del capitale proprio vengano investite in attività finanziarie, piuttosto che nel rafforzamento produttivo dell’impresa.
Per identificare la tipologia di investimenti in valori mobiliari che impongono la sterilizzazione della base ACE, il riferimento è alla nozione recata dall’articolo 1, comma 1-bis, D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.).
Detto articolo dispone che per ‘‘valori mobiliari’’ si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
- azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
- obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
- qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.
Posto che i titoli di cui alla lett. a) della citata disposizione (azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario) rientrano tra i titoli partecipativi, espressamente esclusi dalla sterilizzazione, la disposizione si applica con riferimento ai soli titoli e valori mobiliari individuati alle lett. b) e c), nonché alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
In sostanza, la sterilizzazione si applica a:
- obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
- qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lett. a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
- quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
I conti deposito
Con la recente risposta ad interpello n. 31/2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i conti di deposito (nello specifico “vincolati”) possono considerarsi prodotti finanziari di risparmio in quanto “permettono di ottenere un rendimento sulle somme depositate (indisponibili fino alla scadenza) e, come tali, si sostanziano in un “’investimento passivo””.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, allo scopo di garantire il rispetto della ratio della norma in commento, risulta necessaria una valutazione della sostanza dell’investimento posto in essere dalla società, oltre che dalla classificazione “formale” dello stesso in una delle categorie escluse dall’operatività della sterilizzazione della base ACE.
Alla luce di quanto sopra, la sottoscrizione dei certificati di deposito “non costituisce un investimento teso a rafforzare il tessuto produttivo dell’impresa come richiesto dalla ratio della normativa in commento, quanto, piuttosto, un incremento di attività finanziarie ‘‘passive’’ (risposta interpello 232/2022)”.
Ciò chiarito, l’Agenzia ritiene che l’investimento effettuato nei c.d. “conti deposito” debba essere sterilizzato ai fini ACE (ordinaria e innovativa).
Da ultimo si segnala che l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria stride con quanto espresso dalla dottrina e da Assonime (circolare n. 17/2017) secondo cui i conti deposito, non rientrando nella definizione di “valori mobiliari” recata dall’articolo 1, comma 1-bis, T.U.F. non debbano essere oggetto di sterilizzazione ai fini ACE.
Le polizze assicurative
Per completezza espositiva appare utile segnalare che nella risposta a interpello n. 232/2022 vengono analizzati, da parte dell’Amministrazione finanziaria, gli effetti ai fini della sterilizzazione dell’ACE degli investimenti della liquidità mediante sottoscrizione di polizze assicurative.
Nella risposta in commento, l’Agenzia sottolinea preliminarmente che, tenendo conto della evoluzione della disciplina del settore assicurativo, e della ratio della norma agevolativa, occorre integrare il suddetto rinvio all’articolo 1, comma 1-bis, T.U.F., estendendolo agli strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma w-bis.3, T.U.F.
Questa disposizione, afferma l’Amministrazione finanziaria, definisce quale “prodotto di investimento assicurativo”, in base al regolamento comunitario Priips, “un prodotto che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”.
Tutti i prodotti di investimento assicurativo così definiti configurano investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni e vanno dunque computati nel calcolo della sterilizzazione.
Non si qualificano, invece, come prodotti di investimento assicurativo, i prodotti “non vita” nonché i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o incapacità per lesione, malattia o disabilità.
Alla luce di quanto sopra, si riassumono di seguito gli strumenti finanziari che dovrebbero essere oggetto di sterilizzazione ai fini ACE secondo l’interpretazione della prassi dell’Amministrazione finanziaria qui in rassegna.
Base ACE – Decrementi | ||
Titoli che devono essere sterilizzati aderendo della prassi dell’Amministrazione finanziaria | ||
Si | No | |
Titoli di Stato | Azioni | |
Obbligazioni | Quote | |
Fondi comuni di investimento | Polizze ramo I | |
SICAV | ||
Strumenti finanziari su merci, tassi, valute | ||
Polizze ramo III Conti deposito |