Il conferimento di partecipazioni intracomunitario
di Francesca BeniniIl conferimento di partecipazioni è, in linea generale, una operazione straordinaria mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce ad una società beneficiaria (conferitaria) una partecipazione dallo stesso detenuta (partecipazione in società conferita/scambiata) ricevendo, quale corrispettivo, una partecipazione al capitale sociale della società conferitaria.
Tale tipologia di operazione, se posta in essere da soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Ue, è disciplinata, da un punto di vista fiscale, dall’articolo 178, comma 1, let. e), Tuir, e dell’articolo 179 Tuir, che sono stati introdotti nel nostro sistema legislativo in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2009/133/CE del 19.10.2009 che ha sostituito la previgente direttiva 90/434/CE del 23.7.1990.
L’articolo 178, Tuir, delinea l’ambito soggettivo di applicazione di questa tipologia di conferimenti mentre il successivo articolo 179, Tuir, individua il regime fiscale applicabile.
Per effetto del combinato disposto delle due norme, le operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimenti tra soggetti residenti in diversi Stati membri Ue non sono considerate come operazioni realizzative – con conseguente emersione di componenti reddituali rilevanti – ma, piuttosto, come operazioni fiscalmente neutrali volte alla riorganizzazione del gruppo societario di appartenenza.
Affinché possa trovare applicazione il citato regime di neutralità, è necessario che coloro che partecipano all’operazione di conferimento soddisfino i requisiti di cui all’articolo 178, comma 1, lett. e), Tuir, sia per quel che attiene la loro natura soggettiva, sia per quanto attiene la loro residenza in Stati membri diversi.
Per quanto riguarda la “società conferitaria” e la “società conferita”, l’articolo 178, comma 1, lett. e), Tuir, impone che debbano essere:
- se residenti in Italia, società di capitali o altri enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), Tuir;
- se non residenti in Italia, soggetti residenti un altro Stato membro della Comunità Economica Europea che:
- rientrino in una delle categorie indicate nella Tabella A allegata al Tuir, la quale deve essere considerata automaticamente aggiornata da eventuali modificazioni dell’allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 23.7.1990 n. 90/434 (ora direttiva 2009/133/CE); e
- siano sottoposti a una delle imposte indicate nella Tabella B allegata al Tuir o ad altra tabella che in futuro la sostituisca.
L’articolo 178, comma 1, lett. e), Tuir, stabilisce in modo chiaro che, ai fini dell’applicabilità del relativo regime fiscale, è necessario che la “società conferitaria” e la “società conferita” risiedano in Stati membri diversi.
Per quanto riguarda, invece, i “soci conferenti”, l’articolo 178, comma 1, lett. e), Tuir, non pone, come regola generale, vincoli in ordine alla lora natura soggettiva.
Possono, dunque, essere sia società che persone fisiche, sia imprese che privati. Gli stessi, inoltre, possono risiedere sia nello stesso Stato membro della “società conferitaria” sia nello stesso Stato membro della “società conferita”, senza che ciò pregiudichi la possibilità di avvalersi del regime di neutralità fiscale.
Lo scambio di partecipazioni tramite conferimento è fiscalmente neutrale, solo se volto ad accordare alla “società conferitaria” la maggioranza dei diritti di voto nella “società conferita”, ovvero ad incrementarne la partecipazione di controllo. In altre parole, rileva il fatto che la partecipazione della società conferita, dopo il conferimento (o i conferimenti) consenta alla società conferitaria di esercitare il controllo di diritto (i.e. maggioranza di voti esercitabili in assemblea ordinaria) nella società conferita.
In presenza delle condizioni previste dall’articolo 178, comma 1, lett. e), Tuir, il trattamento impositivo dei plusvalori nello scambio di partecipazioni è regolato dall’articolo 179, comma 4, Tuir, che consente, in deroga all’ordinario regime realizzativo al valore normale previsto dall’articolo 9, Tuir, di effettuare scambi “intracomunitari” di partecipazioni mediante conferimento in un regime di perfetta neutralità fiscale.
In particolare, l’articolo 179, comma 4, Tuir, stabilisce che lo scambio non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per i soci conferenti nel caso in cui il valore fiscale delle azioni o quote ricevute in cambio venga assunto in misura pari a quello delle azioni o quote date in permuta.
È bene evidenziare, tuttavia, che tale articolo non fornisce alcuna indicazione in merito al comportamento che deve tenere la società conferitaria per la determinazione del valore fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni della società conferita.
In altre parole, non è chiaro se il soggetto acquirente nei conferimenti di partecipazioni possa valorizzare le partecipazioni ricevute al valore di mercato, senza perciò compromettere la neutralità dell’operazione per i soci.
In assenza di una espressa previsione normativa, si ritiene che la neutralità fiscale dello scambio non dipenda dal valore fiscale che il soggetto conferitario attribuisce alle partecipazioni conferitegli.
La continuità dei valori fiscali, infatti, è un elemento strutturale del differimento dell’imposizione, che riguarda però i soggetti conferenti, non la società conferitaria. Se il Legislatore avesse inteso disporre la “continuità” dei valori anche per il soggetto conferitario, lo avrebbe fatto espressamente, così come previsto per i conferimenti d’azienda dall’articolo 179, comma 1, Tuir.
Tale tesi sembra essere stata accolta anche dal Ministero delle Finanze che, con la risoluzione n. 106/E/2000, ha implicitamente ammesso la neutralità fiscale di un conferimento di partecipazioni da parte di un soggetto conferente italiano nei confronti di una società olandese conferitaria che avrebbe valorizzato fiscalmente la partecipazione ricevuta a valori correnti.