Attività agrituristica e requisito di connessione
di Luigi ScappiniAi sensi dell’articolo 2135, comma 1, cod. civ., per poter essere considerati imprenditori agricoli è necessario svolgere, alternativamente, una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.
Sempre il comma 1 richiamato prevede, inoltre, la possibilità di esercitare anche ulteriori attività che nascono come commerciali, ma che, al rispetto di determinati requisiti, si considerano connesse a quelle agricole di cui sopra.
Tali attività possono essere divise in 2 macrocategorie: attività connesse di prodotto e di azienda.
Le prime (attività connesse di prodotto) sono quelle attività che prevedono l’utilizzo dei prodotti, mentre le seconde (attività connesse di azienda) sfruttano appieno la struttura aziendale intesa in senso sia di mezzi e strumenti che di persone addette.
In entrambi i casi, è necessario, affinché scatti la fictio iuris, che le attività siano esercitate da parte di un imprenditore agricolo, quindi da un soggetto che già svolge una delle attività qualificanti, rispettando il requisito della prevalenza da intendersi, nel caso delle attività connesse di prodotto l’utilizzo di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, mentre per le attività connesse di azienda sarà necessario utilizzare prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
L’agriturismo rientra, a pieno titolo, nella categoria delle attività connesse di azienda e, in particolare, tra quelle “di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
A differenza di quanto previsto per le altre tipologie di attività connesse previste, queste ultime trovano una disciplina esterna nella c.d. Legge quadro sull’agriturismo (L. 96/2006 sostitutiva della precedente L. 730/1985) che a sua volta demanda, per alcuni aspetti, al potere regolamentare delle singole Regioni e Provincie autonome.
L’articolo 2, L. 96/2006, stabilisce che si considera attività agrituristica quella consistente nella ricezione, nonché ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli, a prescindere dalla forma giuridica assunta, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in un rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
La forma giuridica con la quale si esercita l’attività agrituristica ha dei riflessi esclusivamente sul piano dell’imposizione diretta, in quanto il particolare regime di tassazione forfettario delineato dall’articolo 5, comma 1, L. 413/1991, che rappresenta il regime naturale, è azionabile esclusivamente dalle ditte individuali e dalle società di persone.
L’attività agrituristica, essendo a tutti gli effetti un’attività connessa, deve rispettare, ai fini della connessione, i requisiti richiesti dal dato civilistico che trova contezza nel concetto di “rapporto di connessione” enunciato dall’articolo 2, L. 96/2006 richiamato.
Come anticipato, modalità di esercizio dell’attività, limiti imposti e obblighi amministrativi richiesti, vengono demandati alle singole Regioni e Provincie autonome, tuttavia, è sempre la L. 96/2006, e nello specifico l’articolo 4, comma 2, traccia le linee guida da seguire. In passato era previsto che “Affinché l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all’attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività.”.
Per poter essere soddisfatto tale rapporto di connessione, quindi, le singole leggi hanno sempre utilizzato il parametro delle ore lavorate rinvenibili in tabelle in cui, in funzione della dimensione dell’agriturismo, viene definito il tempo impiegato che deve risultare sempre inferiore rispetto a quello dedicato all’attività principale.
Se così non fosse si verrebbe ad alterare il rapporto di connessione, divenendo l’attività agricola un di cui di quella teoricamente connessa.
Successivamente l’articolo 68, comma 11, D.L. 73/2021, ha espunto dal comma 2 il riferimento al parametro tempo, con la conseguenza che le Regioni e le Provincie autonome potrebbero procedere a recepire tale modifica, andando a individuare ulteriori parametri da rispettare per mantenere il concetto di connessione.