20 Marzo 2024

Comunicazione degli interventi condominiali prorogata al 4 aprile

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sostenute nel 2023 degli interventi edili o di riqualificazione energetica che hanno riguardato le parti comuni condominiali, è stato posticipato dal 16.3.2024 al 4.4.2024, ad opera del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 53174/2024.

Ai fini dell’elaborazione del modello 730/2024 e Redditi 2024 precompilato, infatti, l’articolo 2 D.M. 1.12.2016 ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

Possono essere oggetto di comunicazione, anche i dati relativi allo sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a ciascun condòmino. In particolare, dalla prossima comunicazione, in presenza di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito:

  • se tutti i condòmini hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, l’amministratore di condominio è esonerato dalla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni;
  • se anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini ha optato per la detrazione d’imposta, l’amministratore di condominio è tenuto alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Con particolare riguardo al condominio minimo, ossia al condominio con fino a 8 condòmini, non obbligato quindi alla nomina dell’amministratore ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., laddove sia stato comunque nominato un amministratore, quest’ultimo è tenuto ad assolvere l’obbligo di invio dei dati in esame sulla base delle regole ordinarie appena ricordate.

Se, invece, i condòmini del condominio minimo non hanno provveduto a nominare un amministratore, sulla base di una faq dell’Agenzia delle entrate del 23.3.2022, i condòmini non sarebbero tenuti alla trasmissione dei dati “ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito”; “in quest’ultimo caso il condòmino incaricato (del condominio minimo) dovrà comunicare tutti i dati riguardanti i detti interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio compilando anche le sezioni relative al credito ceduto”. In altri termini, a detta dell’Amministrazione finanziaria, i condòmini di un condominio minimo senza amministratore non sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti agli interventi edilizi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, salvo nel caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito (oppure, ragionevolmente, anche se ciò non è esplicitato nella faq, abbia fruito dello sconto in fattura). In quest’ultima ipotesi, il condòmino incaricato sarebbe tenuto a comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, con compilazione anche delle sezioni relative al credito ceduto.

Tuttavia, alla luce del provvedimento del 21.2.2024, tale linea interpretativa sposata dall’Agenzia delle entrate, già di per sé non condivisibile siccome rappresentativa di una richiesta esuberante rispetto alle ridotte dimensioni di un condominio minimo, dovrebbe ritenersi superata.

Ora, infatti, perfino l’amministratore di condominio è esonerato dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

Sarebbe paradossale imporre l’adempimento a un soggetto, il condòmino, non amministratore di professione, laddove uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Ciò è ancor più vero nelle ipotesi, tutt’altro che rare, in cui tutti i condòmini del condominio minimo hanno effettuato per sé gli adempimenti necessari per fruire dell’agevolazione (intestazione delle fatture, pagamento delle fatture, opzione di cessione del credito/sconto in fattura), senza la nomina di un “condòmino incaricato”. In tal caso, infatti, tutte le informazioni sono già a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

All’atto pratico, infine, è bene evidenziare che l’omessa trasmissione dei dati in esame non determina la perdita del diritto all’agevolazione.