Adesione al pvc: dubbi sull’istituto e confronto con il ravvedimento operoso
di Angelo GinexIl D.Lgs. 13/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.2024, dando attuazione alla Legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), ha introdotto rilevanti modifiche in tema di partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.
Tra le tante novità introdotte si segnala la reintroduzione dell’adesione al processo verbale di constatazione (pvc) redatto ai sensi dell’articolo 4, L. 4/1929.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13/2024 ha previsto (mediante l’inserimento del nuovo articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997) la possibilità per il contribuente di prestare adesione alle risultanze del processo verbale di constatazione in due diverse modalità:
- senza condizioni;
- ovvero condizionandola alla rimozione di “errori manifesti” (si tratta, ad esempio, di eventuali errori di calcolo).
Al riguardo, è d’uopo sottolineare che il Governo, discostandosi dal parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera, ha ritenuto che (cfr., relazione di accompagnamento) la portata normativa della locuzione “errori manifesti” vada ristretta ai soli casi di “errori ictu oculi riconoscibili, senza necessità di attività interpretativa o valutativa”.
Secondo quanto specificamente previsto al comma 2, della disposizione citata, l’adesione in parola può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del processo verbale di constatazione e deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria.
In particolare, la novella legislativa ha stabilito che l’adesione deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del processo verbale di constatazione e che la stessa deve essere comunicata, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto.
Nel caso di adesione “condizionata” alla rimozione di errori manifesti, i verbalizzanti (in senso lato, l’organo che ha redatto il verbale), nei 10 giorni successivi alla comunicazione, possono correggere gli errori indicati dal contribuente, mediante aggiornamento del processo verbale di constatazione, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultimo, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell’esito del riesame da parte dell’organo che ha redatto il verbale, notifica l’atto di definizione al contribuente.
Sul punto, occorre rilevare che non è chiaro se, in caso di rigetto da parte dei verbalizzanti, l’istanza di correzione possa essere riproposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate. In ogni caso, si ritiene che il rigetto dell’istanza di adesione condizionata sia impugnabile.
Nel caso di adesione “non” condizionata, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, notifica l’atto di definizione dell’accertamento “parziale” recante le indicazioni previste dall’articolo 7, D.Lgs. 218/1997.
In entrambe le ipotesi, come sopra riportato, l’attività dovrebbe concludersi con la notifica di un atto di “definizione dell’accertamento parziale”. Tale denominazione, però, appare impropria, in quanto l’adesione deve riguardare il contenuto integrale del processo verbale di constatazione, non essendo limitata, come nel vecchio regime, ai casi in cui dal pvc possa derivare un accertamento parziale.
Il nuovo articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997, precisa, altresì, che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e, comunque, non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del processo verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi.
Come anticipato, la novella ha stabilito, altresì, che l’adesione ai processi verbali di constatazione offre ai contribuenti, al fine di semplificare la gestione dei rapporti tra fisco e contribuenti, un grande vantaggio, e cioè la possibilità di poter beneficiare di una riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria (e quindi ad 1/6 del minimo).
È previsto che il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire nelle forme previste dall’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (ovvero, entro 20 giorni dall’adesione, eventualmente con dilazione in un massimo di 8 rate trimestrali oppure, per somme superiori a 50.000 euro, in un massimo di 16 rate trimestrali). Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme, ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 602/1973.
Sotto il profilo dell’efficacia è previsto, infine, che la disposizione trovi applicazione con riferimento agli atti emessi dal prossimo 30.4.2024.
Da ultimo, si evidenzia che, sebbene in passato l’adesione al pvc sia stata abrogata in favore di un ampliamento dell’ambito di applicazione del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, la scelta legislativa operata con il D.Lgs. 13/2024, risulta comunque apprezzabile in quanto i due istituti non sono alternativi, ma complementari.
Invero, entrambi offrono ai contribuenti la possibilità di rimediare agli errori commessi; anzi, verosimilmente, l’adesione al pvc potrebbe risultare anche più favorevole del ravvedimento operoso, poiché – come detto – implica un accordo integrale con il fisco, assicura la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo e consente il pagamento rateale delle somme dovute.