Agevolazioni per l’acquisto dei terreni da parte dei giovani agricoltori
di Luigi ScappiniFinalmente ha avuto il via libera il D.D.L. 931, avente a oggetto un copioso e articolato intervento a favore dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo; settore che da sempre si caratterizza per una difficoltà accentuata nel ricambio generazionale, fattore dovuto sia al mutamento della società sia al sistema primario stesso.
A questo, si deve aggiungere l’ulteriore circostanza per cui le aziende agricole italiane si caratterizzano per un sottodimensionamento in termini dimensionali, rispetto alla dimensione comunitaria; criticità a cui il Legislatore ha cercato di sopperire, attraverso l’introduzione di strumenti quali la prelazione agraria e la c.d. piccola proprietà contadina.
Ed è proprio sulla prelazione che si innesta una delle previsioni contenute nel D.D.L. 931; tuttavia, prima di verificare le misure previste dal Legislatore, è necessario definire il perimetro soggettivo di applicazione della misura, avendo a mente che, ai sensi dell’articolo 4-bis, D.Lgs. 228/2021, ai fini dell’applicazione della normativa statale, si considera giovane imprenditore agricolo, un soggetto di età non superiore ai 40 anni.
E, in ossequio a tale indirizzo, l’articolo 2, D.D.L. 931, definisce il giovane imprenditore agricolo, nonché l’impresa giovanile agricola, quella, in qualsiasi forma giuridica costituita, che eserciti esclusivamente un’attività agricola, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2135, cod. civ., e che rispetti il seguente requisito:
- nel caso di ditta individuale, l’imprenditore abbia un’età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti;
- nel caso di società di persone e cooperative, almeno la metà dei soci abbia i requisiti di età di cui sopra;
- nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sia sottoscritto da soci di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti e che gli organi di amministrazione siano composti, almeno per la metà da soggetti con le suddette caratteristiche.
Tra le misure introdotte per incentivare l’imprenditoria giovanile in ambito agricolo, vi è la rimodulazione del regime di favore, previsto in presenza di situazione in cui è azionabile la prelazione agraria; infatti, già con l’articolo 7, D.Lgs. 228/2001, era stato stabilito che “Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell’ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.”.
Il D.D.L. 931 interviene abrogando l’articolo 7, D.Lgs. 228/2001, estendendo il favore nei confronti dei giovani imprenditori, non solo nelle ipotesi di esercizio della prelazione di cui all’articolo 7, L. 817/1971 e del diritto di riscatto ex articolo 8, comma 5, L. 590/1965, ma anche nell’ipotesi di diritto di prelazione nelle alienazioni e locazioni disciplinate dall’articolo 66, D.L. 1/2012, relative a terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà statale e di enti pubblici nazionali, che il Masaf individua, entro il 30.6. di ogni anno, con decreto di natura non regolamentare.
In queste tre fattispecie, viene previsto che, in presenza di più soggetti confinanti, siano preferiti i giovani imprenditori agricoli, come sopra definiti.
Inoltre, nel caso in cui vi siano più soggetti rivestenti la qualifica, la priorità viene data a quelli che esercitano l’attività in forma individuale e, a seguire, a mezzo di società di persone o cooperative e, da ultimo, in forma di società di capitali.
A parità di condizioni, la priorità viene data a coloro che posseggono le conoscenze e competenze adeguate, come definite dall’Italia in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, Regolamento UE 2021/2115.
A questa previsione, si affianca anche quanto stabilito dall’articolo 6, con cui viene introdotta, con decorrenza dall’1.1.2024, la previsione per cui agli atti di acquisto e permuta di terreni agricoli e loro pertinenze, effettuati da giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatori diretti o Iap, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, si applica l’imposta di registro, nonché quella ipotecaria e catastale, abbattuta del 40% rispetto alle misure ordinarie o agevolate.
Così, ad esempio, l’acquisto di terreni azionando l’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009 (la c.d. piccola proprietà contadina), comporterà l’assolvimento dell’imposta di registro e di quella ipotecaria in misura pari a 120 euro ciascuna e dell’imposta catastale nella misura dello 0,60%.