Classificazione doganale ed informazioni tariffarie vincolanti: pareri tecnici agenzia dogane
di Guido CalderaroSempre più di frequente, esaminando la struttura organizzativa delle aziende, si riscontra una carenza nella classificazione tariffaria delle merci che è un aspetto rilevante dell’accertamento doganale e che consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata (NC), in cui le merci devono essere classificate (articolo 56 e articolo 57, Reg. (UE) n. 952/2013 – CDU); la nomenclatura combinata è prevista dal Reg. (CEE) n. 2658/1987, in vigore dallo scorso 1.1.1988, il cui allegato I è stato da ultimo aggiornato con il Reg. di es. (UE) 2023/2364 della Commissione del 26.9.2023.
In una larga parte delle aziende si osserva che il personale amministrativo, logistico o acquisti non ha consapevolezza (o ne ha scarsa) di tale attività e, soprattutto, delle implicazioni che possono derivare da un’errata classificazione della merce; queste, in effetti, sono molteplici e riguardano l’applicazione delle misure non tariffarie (es. standard tecnici, quote, divieti, ecc.), di quelle tariffarie (es. diritti doganali e di confine), oltre agli scopi statistici.
Il più delle volte l’attribuzione del codice della nomenclatura combinata viene fatta: per le importazioni, basandosi su quella indicata dal fornitore estero nella fattura o packing list, mentre in esportazione cercando una corrispondenza nella descrizione delle voci nella Taric (disponibile on line dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Quasi sempre chi opera in questo modo ignora che la classificazione deve essere fatta utilizzando le 6 “Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata” che sono riportate anche nel Reg. di es. (UE) 2023/2364 citato e a cui si rimanda per un approfondimento. Vanno poi osservate anche le note di capitolo quando presenti.
In altri casi, pure numericamente rilevanti, la classificazione soprattutto in import è confinata al rappresentante diretto o indiretto incaricato di presentare la dichiarazione doganale, il quale può avere le competenze per effettuare un’adeguata classificazione ma, spesso, non dispone né delle informazioni tecniche della merce (necessarie per l’attribuzione corretta dalla classificazione), né del tempo che un’analisi approfondita richiederebbe.
Il momento in cui andrebbe effettuata la classificazione tariffaria è quello in cui si concepisce la distinta base dei beni da realizzare e si definisce il sourcing dei materiali necessari (cioè quel processo di individuazione, valutazione e selezione dei fornitori). Il personale tecnico dell’azienda dispone delle conoscenze che vanno trasferite a chi ha le competenze doganali per poter operare una corretta classificazione.
Quali, allora, i rischi che l’azienda può correre; certamente il mancato rispetto di normative specifiche o divieti, la commissione di errori nella compilazione delle dichiarazioni doganali, il rischio del fermo della merce, il pagamento di diritti doganali e di confine non adeguati (non dovuti o insufficienti), l’applicazione di sanzioni.
Non a caso, la valutazione di questi rischi è ripresa anche nel percorso di audit per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO che porta un operatore economico ad essere considerato affidabile ai fini doganali e autorizzato a godere di determinati benefici in tutta l’Ue.
Il modo migliore per affrontare il problema è, quindi, prevedere e impostare correttamente il processo interno di qualificazione della merce importata o esportata, definendo ruoli e competenze adeguate, eventualmente supportate esternamente quando necessario, per organizzare una corretta classificazione doganale. Attività che è opportuno, quindi, che venga definita nell’ambito di una procedura aziendale.
I classificatori incaricati, per la loro attività, possono avvalersi delle note esplicative della nomenclatura combinata dell’unione europea (2019/C 119/01) pubblicate il 29.3.2019 e periodicamente aggiornate (che forniscono per talune merci le chiavi di lettura della Tariffa doganale), e dei diversi regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata.
Nonostante l’adeguata organizzazione, non sempre è possibile pervenire ad un’univoca classificazione delle merci a causa della complessità delle stesse e delle diverse potenziali interpretazioni. In tali circostanze, viene in aiuto la possibilità di ricorrere alle Informazioni Tariffarie Vincolanti (Decisioni ITV), previste dall’articolo 33, CDU, che consentono di avere certezza sulla nomenclatura combinata attribuibile ad un bene.
Interessante, a questo proposito, è il quadro europeo che si può trarre dalla consultazione del database EBTI – European Binding Tariff Information; dal 2023 risultano complessivamente emesse n. 51.281 ITV, di cui (per citare solo alcuni Paesi):
- 30.110 (58,7%) dalla Germania;
- 8.400 (15,5%) dalla Francia;
- 1.771 (3,5%) dalla Spagna;
- 1.449 (2,8%) dall’Olanda;
- 846 (1,6%) dall’Italia.
Rispetto ai Paesi presi a campione, l’Italia risulta decisamente poco attiva e sarebbe interessante comprenderne appieno le ragioni; certamente ciò testimonia la scarsa attenzione che si dà nel nostro Paese a questa tematica.
Le ITV vanno richieste all’Autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui le stesse verranno utilizzate (articolo 19 Reg. Del. (UE) 2015/2446 – RD) e una volta rilasciate sono riconosciute da tutte le autorità degli Stati membri.
Dall’1.10.2019 la richiesta delle ITV deve essere fatta attraverso il Generic Trader Portal (GTP) che consente la compilazione del formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici con un’interfaccia armonizzata a livello unionale; tutto il processo avviene attraverso il portale, compresa la ricezione della relativa decisione. La domanda viene accettata dall’autorità doganale entro 30 giorni dalla sua registrazione a sistema, sempre che siano soddisfatte le condizioni per l’accettazione della richiesta (articolo 22 CDU). Da tale momento decorrono i 120 giorni previsti per il rilascio della decisione, prorogabili di ulteriori 30, salvo sia necessario effettuare a livello unionale apposite indagini o valutazioni.
È opportuno sapere che, in base all’articolo 19, par.2, RD, tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate (che è quindi il caso di precisare all’atto della presentazione della richiesta con apposita indicazione nel campo 10 della domanda), sono resi pubblici sul Sito Internet della Commissione (il già citato database EBTI – European Binding Tariff Information).
Una volta rilasciate le ITV hanno un periodo di validità di tre anni dalla data in cui acquistano efficacia e devono essere indicate nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione (articolo 20 Reg. Esec. (UE) 2015/2447 – RE).
Le autorità doganali sono tenute a fornire le indicazioni sulla classificazione delle merci (ITV) se la richiesta si riferisce a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o di una procedura doganale (articolo 33 CDU); nell’istanza, a tal proposito, andranno fornite informazioni sulle operazioni doganali che si intende realizzare. Tale aspetto, che può sembrare di scarsa rilevanza, in realtà evidenzia che la natura di tale decisione è strettamente correlata agli aspetti doganali e ciò ne determina la non utilizzabilità quando l’esigenza, pure meritevole di tutela, risulti finalizzata ad altro scopo. Con la circolare n. 11/2023 dello scorso 31.3.2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che illustra in dettaglio l’iter per la richiesta delle ITV, questa ha riportato la raccomandazione dei Servizi della Commissione Europea circa l’importanza che le ITV possano “essere richieste solo laddove si riferiscano ad operazioni commerciali realmente prospettate e siano collegate a specifici regimi doganali”.
Esistono, tuttavia, altre casistiche che possono richiedere un preliminare ed esatto accertamento tecnico del prodotto, teso ad acclarare l’effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali, anche se non finalizzate a porre in essere operazioni doganali. È questo il caso in cui è necessario prevenire all’individuazione dell’aliquota Iva applicabile alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 32/E/2010, al paragrafo 9, indicava la competenza dell’Agenzia delle Dogane all’accertamento tecnico per l’individuazione delle caratteristiche merceologiche dei beni laddove veniva operato un rinvio alle voci della tariffa doganale per l’applicazione di specifici trattamenti fiscali.
Il tema è tornato di attualità con riferimento agli integratori alimentari per effetto della modifica operata dall’articolo 4 ter, D.L. 145/2023, al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota Iva del 10%. Nella nuova formulazione adottata dal legislatore per semplificare l’individuazione degli integratori alimentari che possono fruire dell’aliquota ridotta al 10% si fa riferimento, tra gli altri requisiti, alla peculiarità di preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della NC. Una volta che la classificazione della merce (VD 2106) sia definita e che ricorrano le altre condizioni previste, il trattamento fiscale ai fini Iva appare dunque conseguente.
Poiché la classificazione degli integratori in questione non appare sempre agevolmente determinabile, può essere opportuno ricorrere al supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con due differenti richieste:
- Informazione Tariffaria Vincolante (ITV), se il bene in esame è oggetto di operazioni doganali;
- Parere tecnico IVA, laddove non vi sia una correlazione con operazioni doganali.
Il Parere tecnico Iva va richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per accertare la composizione e qualificazione della merce, con un’istanza nella quale venga descritta in dettaglio la merce, fornite le schede tecniche, fotografie della merce e del suo imballaggio ed eventualmente campioni da sottoporre all’analisi dei Laboratori chimici doganali. Anche per tale procedura il procedimento ha una durata di 120 giorni, salva l’eventuale sospensione legata all’esito dell’analisi.
La complessità del sistema di classificazione delle merci, le diverse procedure utilizzabili a seconda delle condizioni e finalità per le quali si opera, rendono evidente la necessità di non trascurare l’attività di classificazione delle merci in azienda che, peraltro, condiziona poi, tra gli altri, anche ulteriori aspetti di ampia rilevanza quali l’origine delle merci sia non preferenziale che preferenziale.