La tassazione dei beneficiari del trust nel modello redditi 2024
di Ennio VialSi sta avvicinando la nuova campagna dichiarativa e con essa la necessità di dichiarare, in capo ai beneficiari residenti, i redditi prodotti dal trust residente o non residente.
Il primo punto di partenza è quello di valutare se il trust risulta essere fiscalmente rilevante o piuttosto un soggetto interposto. Qualora vi sia un soggetto come il disponente (o il beneficiario) che esercita un potere invasivo o, più in generale, di influenza sull’operato del trustee, il trust può dirsi interposto ed i redditi prodotti dal trust sono direttamente imputati al soggetto interponente, seguendo le regole applicabili a quest’ultimo, come se, di fatto, il trust non esistesse. Ad esempio, in ipotesi di dividendi connessi a partecipazioni qualificate relativi al 2014 e deliberati entro il 2022, gli stessi concorreranno a tassazione Irpef in capo all’interponente persona fisica per il 49.72% del loro ammontare, invece che per il 77.74% in capo al trust.
Se si tratta di dividendi connessi ad un portafoglio detenuto presso un intermediario, se il cliente è il trust, gli stessi potrebbero non essere soggetti a ritenute, mentre se il trust è interposto si opererà, nei confronti di una persona fisica, la ritenuta del 26%, giusti i chiarimenti della risposta ad interpello n. 111/2020.
Fermo restando che esprimere un giudizio sulla interposizione del trust potrebbe essere tutt’altro che agevole, una volta risolto questo problema, la tassazione diventa facile da determinare, in quanto il trust esce di scena.
Se, invece, il trust non è interposto, lo stesso può essere fiscalmente opaco o trasparente in base al classico criterio di distinzione secondo il potere discrezionale del trustee, in ordine alla distribuzione dei redditi.
Se il trust risulta trasparente, il beneficiario residente dovrà dichiarare il reddito nel rigo RL4 a prescindere dalla residenza del trust. Le istruzioni precisano che, nel rigo in oggetto, “vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui all’art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario”. L’aggettivo “trasferiti” potrebbe non risultare del tutto chiaro. Invero, il trust trasparente determina la tassazione del beneficiario per competenza.
Ovviamente, tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN.
Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più Trust, lo stesso dovrà compilare un rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo.
Se il trust è opaco, bisogna operare delle distinzioni. In primis, occorre distinguere tra trust residenti e trust non residenti. Se il trust è opaco e residente in Italia, il beneficiario non risulta assoggettato a tassazione sulle attribuzioni che, quindi, non devono essere dichiarate in alcun quadro. Tuttavia, la circolare n. 34/E/2022 ha previsto una eccezione nel caso del trust ente commerciale che deve operare la ritenuta del 26% sulle attribuzioni. Nel caso del beneficiario persona fisica che opera nella sfera privata, la ritenuta del 26% esaurisce la tassazione ed il reddito non deve, quindi, essere dichiarato.
Passando ad esaminare il trust opaco non residente, la questione si complica. In questo caso, si deve abbandonare la distinzione tra trust ente commerciale e trust ente non commerciale. Forse una prima distinzione riguarda, o almeno dovrebbe riguardare, i trust comunitari e dello SEE che scambia informazioni che dovrebbero essere assimilati a quelli italiani. Sul punto, la circolare n. 34/E/2022 appare ambigua e la successiva risposta ad interpello n. 221/2023, ancorché in modo non decisivo, non offre buoni presagi.
Nel caso del trust extracomunitario, invece, non vi sono dubbi. Se il livello nominale di tassazione del trust risulta inferiore al 50% di quello italiano, i redditi del trust estero opaco dovranno essere dichiarati nel rigo RL2 del modello Redditi PF del beneficiario italiano.
Le istruzioni precisano che il codice 9 va utilizzato in caso di redditi corrisposti a residenti italiani da trust (e istituti aventi analogo contenuto), stabiliti in Stati o territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’articolo 47-bis, Tuir, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73, Tuir (articolo 44, comma 1, lett. g-sexies, Tuir).
Come poi debba essere determinato il conteggio del livello impositivo non appare sempre chiaro.