Il risultato dell’esercizio 2023
di Alessandro BonuzziIn occasione dell’approvazione del bilancio, gli amministratori propongono ai soci la destinazione del risultato d’esercizio. La proposta di destinazione degli utili (o di copertura delle perdite) deve essere anche indicata nella Nota integrativa ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 22-septies, cod. civ..
L’utile d’esercizio può generalmente essere:
- accantonato a riserva;
- destinato alla copertura di perdite di esercizi precedenti;
- distribuito ai soci;
- riportato a nuovo.
L’utile d’esercizio va, per espressa previsione normativa, accantonato a riserva legale per almeno il 5% del suo ammontare, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale. La rimanente parte può essere destinata a una riserva “non obbligatoria” (ad esempio a riserva statutaria). Nel bilancio 2023 figura già a riserva l’utile 2022; l’utile 2023 accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio 2023, risulterà a riserva nel bilancio 2024. Solitamente, infatti, le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo a quello da cui matura l’utile.
In caso di destinazione dell’utile ai soci, il verbale di distribuzione va registrato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, previo assolvimento dell’imposta di registro in misura pari a 200 euro mediante modello F24 con indicazione del codice tributo “1550”. Si ricorda che il termine per la registrazione – di tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso – è stato esteso da 20 a 30 giorni dall’articolo 14, D.L. 73/2022 (cd. “Decreto Semplificazioni”). Ai fini della registrazione, è necessario presentare all’Agenzia delle entrate:
- il modello 69 debitamente compilato;
- 2 copie del verbale, con marche da bollo da 16 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo “1552”);
- la ricevuta del versamento dell’imposta di registro.
In calce al verbale dell’assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, quella dell’avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell’Ufficio ricevente, utilizzando la dicitura “Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di ………….….. in data …..…… al n .………..” oppure “In corso di registrazione”.
La perdita d’esercizio può essere riportata a nuovo, oppure essere oggetto di copertura con utilizzo di riserve di utili o di capitale presenti nel patrimonio netto.
Occorre tener conto che l’emersione di una perdita comporta la verifica da parte degli amministratori che la stessa:
- riduca di oltre 1/3 il capitale sociale. In caso di superamento del terzo del capitale sociale, i soci possono (i) non prendere provvedimenti riportando la perdita a nuovo, se ritengono che derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento, oppure (ii) deliberare la riduzione del capitale sociale (facoltativa). Per consentire la copertura della perdita, i soci possono altresì decidere di effettuare versamenti a fondo perduto in favore della società, oppure rinunciare ai crediti vantati nei confronti della stessa, sorti ad esempio per precedenti finanziamenti;
- riduca di oltre 1/3 il capitale sociale e determini la riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale, con conseguente obbligo di ricostituzione, salva la trasformazione della società o scioglimento della medesima.
Va da sé che gli amministratori, laddove dovessero riscontrare tali situazioni – con riduzione di oltre 1/3 del capitale sociale – sono tenuti a convocare l’assemblea senza indugio, affinché siano presi gli opportuni provvedimenti.
L’articolo 3, comma 9, D.L. 198/2022 (cd. “Decreto Milleproroghe”), aveva previsto la proroga alle perdite dell’esercizio 2022 della disposizione di cui all’articolo 6, D.L. 23/2020, con cui è stata stabilita la “sospensione” dell’applicazione delle disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.
Tuttavia, la possibilità di sospendere gli adempimenti civilistici in caso di perdite rilevanti non è stata riproposta per le perdite 2023.
Pertanto, l’assunzione degli “opportuni provvedimenti”, laddove la perdita 2023 di oltre 1/3 dovesse ledere il capitale sociale fino a ridurlo sotto il minimo legale, non può essere rinviata.