Presentazione del modello Iva 2024
di Alessandro BonuzziLa dichiarazione Iva relativa all’anno 2023, modello Iva 2024, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in modalità telematica entro martedì 30.4.2024.
Il termine non è derogabile, tuttavia, si evita di ricadere nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, in caso di trasmissione tardiva entro il novantesimo giorno successivo, quindi entro il prossimo 29.7.2024, con pagamento di una sanzione in misura fissa pari a 250 euro; peraltro, ravvedibile con riduzione a 1/10.
La dichiarazione cosiddetta tardiva, infatti, è a tutti gli effetti di una dichiarazione valida; diversamente, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni si considera omessa, costituendo, però, titolo per la riscossione dell’Iva che ne risulti dovuta.
Le novità principali del modello Iva 2024 riguardano il quadro VE e il quadro VF.
Nel quadro VE è stata:
- introdotta la nuova percentuale di compensazione del 7% nel rigo VE4, riservata alle cessioni di bovini;
- eliminata la percentuale di compensazione del 9,5%.
La modifica si rivolge ai produttori agricoli nei confronti dei quali opera il regime speciale Iva, di cui all’articolo 34, D.P.R. 633/1972, che prevede:
- l’applicazione delle aliquote Iva ordinarie alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972;
- la detrazione forfetizzata in misura pari all’importo derivante dall’applicazione delle percentuali di compensazione individuate per gruppi omogenei di prodotti dal D.M. 12.5.1992 (modificato dai DD.MM. 30.12.1997, 23.12.2005 e 26.1.2016).
La modifica relativa alla nuova percentuale di compensazione per le cessioni di bovini impatta, anche, sulla struttura della Sezione 1 e 3-B del quadro VF, in cui vanno indicati rispettivamente:
- gli acquisti interni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni assoggettati a imposta, per i quali si è verificata l’esigibilità ed è stato esercitato il diritto alla detrazione nel 2023, da riportare in corrispondenza delle aliquote o delle percentuali di compensazione;
- nel rigo VF38, l’ammontare imponibile e l’imposta relativi alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli, effettuate dalle imprese agricole miste, e nei righi da VF39 a VF49, le operazioni imponibili agricole di cui al quadro VE distinte per percentuale di compensazione per la determinazione dell’Iva detraibile forfettariamente.
Il quadro VF presenta altresì una seconda novità nell’ambito del rigo VF34, riservato ai soggetti Iva che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione, ai sensi dell’articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972.
È stato, in particolare, rinominato il campo 9, riservato fino al periodo d’imposta 2022 alle operazioni esenti collegate alla pandemia da Covid-19, ai sensi dell’articolo 1, commi 452 e 453, L. 178/2020, con diritto alla detrazione dell’Iva e, quindi, equiparate alle operazioni imponibili, ai fini dell’esercizio della detrazione dell’Iva.
In linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita Iva, salvo i soggetti che ricadono una casistica per cui è previsto l’esonero dall’adempimento.
Si tratta, ad esempio:
- dei soggetti che, per l’anno d’imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, di cui all’articolo 10, D.P.R. 633/1972, o che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bisP.R. 633/1972;
- dei contribuenti forfettari;
- dei contribuenti “minimi”;
- dei produttori agricoli in regime Iva di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- delle imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda.